Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per imposte, interessi e sanzioni per complessivi euro 3.527,16. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello, con condanna alle spese in entrambi i gradi. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese non avrebbero potuto essere liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate poiché questa si era costituita non con avvocato, ma tramite un proprio funzionario munito di delega; inoltre ha contestato anche la condanna alle spese del primo grado. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse erroneamente affermato che l’eccezione di compensazione del debito fiscale con un controcredito del contribuente fosse stata proposta soltanto in appello, mentre era già stata dedotta in primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese del primo grado, perché la statuizione della CTP non era stata specificamente impugnata con l’appello ed era quindi non deducibile direttamente in cassazione; quanto alle spese del secondo grado, ha giudicato infondata la doglianza, richiamando l’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, che consente la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, qualificando il vizio denunciato non come omesso esame di fatto decisivo, ma come errore revocatorio per falsa percezione di un fatto processuale: se la CTR aveva ritenuto, erroneamente, che l’eccezione fosse stata introdotta solo in appello, il rimedio corretto era la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 d.lgs. n. 546/1992, non il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Consente alla parte di difendersi personalmente quando ne ricorrano i presupposti; nel testo è solo richiamato per qualificare la difesa personale del ricorrente.
La regola della soccombenza sulle spese è richiamata come norma asseritamente violata, ma la Corte esclude la censura rispetto alle spese del primo grado per difetto di specifica impugnazione e, rispetto al secondo grado, la ritiene infondata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo, ma la Corte nega la fondatezza della doglianza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo; la Corte afferma che la censura non integra un omesso esame di fatto decisivo, ma un errore revocatorio.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
Consente di liquidare le spese in favore dell’ente impositore anche quando sia assistito da propri funzionari, applicando i parametri degli avvocati con riduzione del 20%.
È il rimedio corretto quando il giudice sia incorso in una svista materiale o falsa percezione di un fatto processuale emergente dagli atti.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, coordinato con l’art. 395, n. 4, c.p.c., individua la revocazione come mezzo di impugnazione per l’errore revocatorio.
È il rito camerale accelerato cui è stata avviata la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, legittima l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 richiamato in dispositivo.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nella giurisprudenza citata come norma sul deposito dell’atto d’appello nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’ente impositore sia assistito da propri funzionari, la condanna alle spese in suo favore è legittima e va liquidata secondo i parametri forensi, con la riduzione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
- La statuizione sulle spese del primo grado non può essere censurata in cassazione se non è stata specificamente impugnata con l’appello contro la sentenza di primo grado.
- L’errore del giudice che, esaminando gli atti processuali, attribuisca erroneamente a una parte la mancata proposizione di un’eccezione o di un motivo integra un errore revocatorio, deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per denunciare la falsa percezione o il travisamento di un dato processuale risultante dagli atti.
- Nel processo tributario, la distinzione tra errore di giudizio e svista materiale sugli atti è decisiva per scegliere il rimedio impugnatorio corretto.
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