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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11845/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, prosciogliendolo dal capo relativo al reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio in concorso e confermando invece la condanna per accesso abusivo a sistema informatico. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse l'elemento oggettivo del reato di accesso abusivo ex art. 615-ter c.p., comma 2, nn. 1 e 3, con aggravante ex art. 61 n. 2 c.p., e che la consultazione fosse avvenuta per finalità istituzionali e non abusive. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era puntuale, logica e giuridicamente corretta nel ritenere abusivo l'accesso, valorizzando gli elementi da cui risultava che l'iniziativa dell'imputato fosse stata determinata dallo stimolo di una terza persona e non da esigenze istituzionali in corso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    L'accesso è punibile quando è abusivo; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura abusiva dell'accesso al sistema informatico.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    È stata richiamata l'aggravante del nesso teleologico, confermata in relazione al reato di accesso abusivo.

  • artt. 110, 326 c.p.

    Richiamati nel capo di imputazione relativo al reato per il quale l'imputato è stato assolto in appello.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza penale all'amministrazione di appartenenza quando il condannato è un lavoratore della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
  • In tema di accesso abusivo a sistema informatico, la motivazione che valorizza elementi fattuali univoci circa la mancanza di finalità istituzionali e la riconducibilità dell'iniziativa a uno stimolo esterno può sorreggere il giudizio di abusività dell'accesso.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia logicamente e giuridicamente congrua.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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