Cassazione Penale, Ordinanza n. 28400/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato una condanna per reati edilizi e paesaggistici. Il ricorso investiva essenzialmente il tema della prescrizione: la difesa sosteneva che le opere sarebbero state ultimate in epoca anteriore rispetto a quella ritenuta dalla corte territoriale, così da far maturare il termine estintivo prima della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure, osservando che la corte di appello aveva correttamente collocato la consumazione del fatto al 17 marzo 2019, escludendo la prescrizione alla data di pubblicazione della sentenza di appello (12 marzo 2024). Le obiezioni sulla diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi e sull'interpretazione delle ortofoto sono state giudicate mere contestazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità; inoltre, è stato ribadito che, quando si invoca la prescrizione in contrasto con il quadro degli atti, grava sull'imputato l'onere di allegare gli elementi idonei a dimostrare una diversa data di decorrenza del termine, onere che nel caso non risultava assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché la data di consumazione del reato, fissata al 17 marzo 2019, non consentiva di ritenere decorso il termine estintivo alla data della sentenza di appello del 12 marzo 2024. Ha inoltre affermato che le contestazioni sulla lettura delle prove testimoniali e documentali non erano ammissibili in sede di legittimità, specie in mancanza di adeguata allegazione degli elementi invocati dalla difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla prescrizione come causa estintiva il cui decorso dipende dalla corretta individuazione della data di consumazione del reato.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, chi invoca la causa estintiva ha l'onere di allegare gli elementi di fatto già nella propria disponibilità idonei a dimostrare una diversa data di decorrenza del termine rispetto a quella risultante dagli atti.
- La mera contestazione alternativa della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non è, di regola, deducibile in cassazione quando si risolva in una diversa lettura delle prove o in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Quando la data di consumazione del reato è correttamente individuata dal giudice di merito e il termine prescrizionale non risulta maturato alla data della sentenza impugnata, il motivo sulla prescrizione è infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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