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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33928/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per cassazione proposto dagli eredi di una persona deceduta. Dal testo emerge che il nuovo ricorso non era articolato in motivi specifici, ma si limitava a riproporre censure asseritamente riferite ad errori di fatto che avrebbero inficiato le decisioni della Corte d'appello di Salerno e, indirettamente, l'ordinanza di legittimità impugnata. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. La Corte rileva che non è stata sviluppata alcuna censura specifica rispetto alla ratio decidendi dell'ordinanza oggetto di revocazione e che l'asserita violazione del dovere di astensione di un componente del collegio non integra motivo di revocazione per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione straordinaria, perché privo dei requisiti di forma-contenuto richiesti: mancava l'indicazione del motivo di revocazione e un'esposizione chiara dei fatti rilevanti, e comunque le doglianze formulate non colpivano specificamente la decisione impugnata ma attaccavano in modo generico decisioni precedenti. La Corte ha inoltre escluso che la dedotta violazione dell'obbligo di astensione potesse essere fatta valere come errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ex art.86 cod. proc. civ.

    indica la proposizione del ricorso in proprio da parte della persona fisica, senza rilievi decisivi sulla controversia

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    difetto dei requisiti di forma-contenuto previsti dall’art.366 comma primo n.3 cod. proc. civ.

    il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti; la sua mancanza comporta inammissibilità

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ.

    la domanda di revocazione della sentenza della Cassazione per errore di fatto deve indicare specificamente il motivo di revocazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    come richiamato dall’art.391-bis comma secondo cod. proc. civ.

    la revocazione delle decisioni della Cassazione è soggetta ai requisiti formali e contenutistici richiamati dalla norma

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    combinato disposto degli artt.391-bis comma primo e 395 n.4 cod. proc. civ.

    l'errore di fatto revocatorio non comprende la dedotta violazione del dovere di astensione di un magistrato

  • art. 91 c.p.c.

    ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.

    la parte soccombente va condannata alle spese del giudizio

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La domanda di revocazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione è inammissibile se non indica in modo specifico il motivo di revocazione e non espone i fatti di causa rilevanti.
  • Non è sufficiente riproporre censure generiche contro decisioni precedenti: il ricorso per revocazione deve investire direttamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La violazione del dovere di astensione del giudice non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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