Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore, sostenendo che, ai fini della corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento, dovessero applicarsi non solo il CCNL di settore del 2003, ma anche il precedente accordo sindacale del 1991 e il CCNL 1990/1992. In particolare, i lavoratori assumevano che l'art. 21 del CCNL 2003, letto insieme all'art. 13 del contratto integrativo aziendale del 16.4.2003 e al relativo "Quadro di equiparazione", imponesse di mantenere vigenti i precedenti criteri classificatori, con conseguente riconducibilità delle mansioni al livello superiore A-Quadri "Professional senior", profilo "Capo Settore macchine". Con il primo motivo di ricorso deducevano violazione e falsa applicazione delle norme collettive richiamate e dell'art. 1363 c.c., censurando l'interpretazione della Corte d'appello che aveva ritenuto il CCNL 2003 esaustivo e aveva escluso la perdurante applicabilità degli accordi precedenti. Con il secondo motivo lamentavano violazione dell'art. 2103 c.c. per non avere i giudici di merito applicato il procedimento trifasico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nella verifica del diritto alla superiore qualifica. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso nelle forme di legge, con notificazione al difensore della società controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, una volta ritualmente depositata e notificata, non richiede accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha quindi regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale disposizione non opera in caso di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché depositata dal difensore munito di mandato speciale e notificata al difensore della controparte.
La rinuncia al ricorso in cassazione è qualificata come atto recettizio ma non accettizio: non richiede l'accettazione della controparte per determinare l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di cassazione, in caso di estinzione per rinuncia non accettata, sono regolate secondo la soccombenza virtuale.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 21 del CCNL 1990/1992
È stata richiamata dai ricorrenti come fonte collettiva pregressa asseritamente ancora rilevante per l'inquadramento professionale.
Accordo sindacale nazionale 26.7.1991
È stato invocato dai ricorrenti quale disciplina classificatoria ancora vigente e idonea a fondare il riconoscimento della qualifica superiore.
art. 21 del CCNL 2003
La Corte ha valorizzato il tenore testuale e la completezza della disciplina di classificazione in esso contenuta per affermare che esso assorbe e rende non più applicabili gli accordi precedenti.
artt. 13 e allegato "Quadro di equiparazione" del contratto integrativo aziendale del 16.4.2003
Sono stati considerati, in combinazione con il CCNL 2003, come elementi confermativi della riclassificazione complessiva delle mansioni e della non operatività dei precedenti criteri.
È stata richiamata dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione sistematica e congiunta delle fonti collettive, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'esaustività del CCNL 2003.
È stato invocato per contestare la mancata applicazione del corretto criterio di verifica delle mansioni e dell'inquadramento professionale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della parte intimata.
- La rinuncia al ricorso in cassazione è atto recettizio ma non accettizio: l'eventuale mancata accettazione incide solo sulla regolazione delle spese, non sull'effetto estintivo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando il probabile esito del ricorso se fosse stato deciso nel merito.
- Quando un nuovo CCNL contiene una disciplina completa della classificazione del personale e delle declaratorie professionali, esso può rendere non più applicabili i precedenti accordi collettivi di settore, specie se il tenore testuale e la struttura sistematica mostrano la volontà di assorbire la materia.
- L'interpretazione delle clausole collettive va condotta in modo sistematico e secondo il senso complessivo dell'assetto negoziale, ma non può prescindere dal dato testuale e dall'esaustività della disciplina successiva.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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