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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24367/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti a termine stipulati con una società ferroviaria per il servizio sulla tratta Messina-Villa San Giovanni e viceversa. In un precedente giudizio era stata dichiarata la nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto e l’ordine di ripristino del rapporto, oltre alla condanna al risarcimento ex art. 32 L. 183/2010 e al pagamento delle retribuzioni dovute dalla sentenza fino alla riammissione in servizio, con riferimento all’anzianità di servizio decorrente dal primo contratto a termine. Nel presente giudizio il lavoratore ha chiesto di far valere il giudicato esterno formatosi su quella decisione, sostenendo che il rapporto dovesse essere considerato unitario sin dall’inizio e che, quindi, ai fini degli scatti di anzianità e dell’inquadramento retributivo, dovessero essere computati anche i periodi anteriori alla pronuncia di conversione, con conseguente riconoscimento del livello superiore e delle relative differenze retributive. La Corte d’appello, invece, ha escluso il giudicato esterno sulla specifica questione degli scatti, ha ritenuto computabili solo i periodi effettivamente lavorati, ha applicato il solo art. 32 L. 183/2010 per i periodi non lavorati e ha liquidato differenze retributive contenute. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 32 L. 183/2010, sostenendo che la sentenza precedente avesse già accertato l’anzianità di servizio sin dal primo contratto, con conseguente diritto al computo integrale dell’intero arco temporale e all’inquadramento nel livello D1; con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la riforma della decisione avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nella precedente sentenza non vi era stato alcun accertamento specifico sui periodi effettivamente lavorati e sui periodi non lavorati nell’arco dei contratti a termine, ma solo la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto e la condanna al ripristino del rapporto; pertanto non si era formato alcun giudicato esterno sulla quantificazione degli scatti di anzianità o sull’inquadramento, né poteva operare il principio del dedotto e deducibile, poiché tale accertamento non costituiva presupposto logico-giuridico della precedente decisione. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui, in caso di conversione del rapporto, i periodi non lavorati non sono computabili né danno diritto alla retribuzione o all’anzianità, mentre i soli periodi effettivamente lavorati vanno considerati per l’anzianità di servizio e per gli istituti riflessi, compresi gli scatti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mera conseguenza dell’auspicato accoglimento dei motivi precedenti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre quanto deciso e i presupposti logico-giuridici necessari della decisione, ma nel caso concreto non si estendeva alla specifica quantificazione dei periodi lavorati ai fini degli scatti di anzianità.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la definitività della precedente sentenza, ma la Corte ha escluso che essa contenesse un accertamento idoneo a formare giudicato sulla questione controversa.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    L’indennità ivi prevista ha natura risarcitoria ed è onnicomprensiva per il danno da non lavoro nei periodi intercorrenti tra contratti a termine; non copre però i periodi in cui la prestazione è stata effettivamente resa, che restano utili ai fini dell’anzianità e degli istituti riflessi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di regolazione delle spese di lite; la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La declaratoria giudiziale di nullità del termine e di conversione del rapporto in tempo indeterminato non comporta automaticamente un giudicato esterno su ogni profilo accessorio del rapporto, se la precedente decisione non ha affrontato in modo specifico quella questione.
  • Il giudicato esterno si estende anche ai presupposti logico-giuridici indispensabili della decisione, ma non a circostanze di fatto o a questioni non decise né necessarie rispetto al decisum.
  • Nei rapporti di lavoro a termine convertiti in rapporto unico, i soli periodi effettivamente lavorati sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, degli scatti e degli istituti che vi si correlano; i periodi non lavorati non danno diritto a retribuzione né a computo dell’anzianità.
  • L’indennità forfettaria ex art. 32 L. 183/2010 copre il danno da mancata prestazione nei periodi di interruzione tra contratti, ma non sostituisce il trattamento retributivo dovuto per le prestazioni effettivamente rese.
  • Le censure sulle spese di lite che presuppongono l’accoglimento dei motivi principali sono inammissibili se tali motivi vengono rigettati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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