Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, assunto dal 1997 prima con contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, era stato licenziato nel 2010 per giustificato motivo oggettivo, per asserita soppressione delle mansioni in conseguenza di una riorganizzazione aziendale con centralizzazione delle attività. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che le mansioni di responsabile della filiale di Nuoro non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale, e che comunque avrebbe potuto essere ricollocato in altra filiale, in particolare a Olbia, oltre a rivendicare un superiore inquadramento. In cassazione la società ha proposto dieci motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestata la vacanza della posizione di responsabile della filiale di Olbia; 2) violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancato esercizio di poteri istruttori officiosi; 3) violazione degli artt. 3 e 4 Cost. e della disciplina del licenziamento economico, in relazione alla diversa tutela prevista per i lavoratori assunti sotto il regime del d.lgs. n. 23/2015; 4) violazione delle norme su prova, non contestazione e aliunde perceptum, sostenendo che il lavoratore avrebbe confessato di svolgere attività autonoma; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere ritenuto provato l'aliunde perceptum; 6) omesso esame del fatto decisivo relativo alla data di conoscenza dell'aliunde perceptum; 7) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e per violazione dell'art. 115 c.p.c. sul fatto notorio; 8) violazione del principio di non contestazione sull'aliunde perceptum; 9) violazione degli artt. 210, 421 e 437 c.p.c. per mancata istruzione officiosa sull'aliunde perceptum; 10) violazione dell'art. 1223 c.c. e della compensatio lucri cum damno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze, valorizzando soprattutto il riparto dell'onere della prova in tema di repechage e la tardività/inidoneità delle allegazioni sull'aliunde perceptum.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari, che aveva accolto l'impugnazione del licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegra, calcolate in base al secondo livello del CCNL. La Suprema Corte ha escluso sia la violazione dell'art. 115 c.p.c. sulla pretesa non contestazione della filiale di Olbia, sia la fondatezza delle censure sui poteri istruttori, sia la rilevanza della questione costituzionale richiamata, ritenendo non applicabile il diverso regime del d.lgs. n. 23/2015. Quanto all'aliunde perceptum, ha confermato che l'eccezione era tardiva e comunque non provata nei termini richiesti, perché i fatti dedotti non risultavano tempestivamente allegati né emergevano ex actis come redditi percepiti. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto per legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non esonera, nel caso concreto, dal diverso e decisivo accertamento dell'inadempimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro in tema di repechage e di esistenza di posti vacanti compatibili.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro sono discrezionali, non sostitutivi degli oneri probatori delle parti e non utilizzabili per colmare carenze di allegazione o prova; in appello operano comunque i limiti dell'indispensabilità di cui all'art. 437 c.p.c.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel giudizio d'appello del lavoro i poteri istruttori ufficiosi presuppongono l'indispensabilità della prova e la presenza di una pista probatoria già emersa in primo grado; non possono essere impiegati per introdurre tardivamente fatti nuovi o supplire alla mancata allegazione tempestiva.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo tra i regimi applicabili nel tempo rientra nella discrezionalità del legislatore, purché sia assicurata una tutela adeguata e dissuasiva.

  • art. 4 Cost.

    Invocato insieme all'art. 3 Cost. per sostenere la questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata nel regime applicabile al caso concreto.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere di provare la sussistenza dei presupposti del recesso e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore grava sul datore di lavoro.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Nel regime applicabile al rapporto in esame il licenziamento illegittimo comporta tutela reintegratoria piena, compresa la condanna al risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute fino alla reintegrazione.

  • L. n. 92/2012

    Richiamata solo per indicare che nel caso concreto non trovava applicazione la novella che ha modificato l'art. 18 St. lav.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Il regime introdotto dal Jobs Act è ritenuto diverso e non applicabile al rapporto oggetto di causa.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'impossibilità di repechage e, per l'aliunde perceptum, dei fatti rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento, grava sulla parte che li allega secondo il rispettivo riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova per sostenere le censure relative all'aliunde perceptum; la Corte ha però ritenuto mancante un fatto reddituale adeguatamente provato.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non coglie la ratio decidendi, perché la decisione impugnata si fonda su tardività e carenza di allegazione/prova, non su una mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato alcuni motivi come inammissibili per difetto di specificità o perché non confrontati con la reale ratio decidendi.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato in relazione alla compensatio lucri cum damno; il motivo è stato assorbito dal rigetto delle censure sull'aliunde perceptum.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta non decisiva ai fini della tardiva allegazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la questione della riorganizzazione aziendale potesse essere riproposta in appello se non coperta da giudicato.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare non solo la riorganizzazione o la soppressione del posto, ma anche l'impossibilità di repechage in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e ai posti concretamente vacanti e compatibili.
  • Il principio di non contestazione non esclude il controllo sulla sufficienza della prova: quando la decisione è fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, la censura non può limitarsi a rivendicare la non contestazione di un singolo fatto.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono strumenti sostitutivi delle allegazioni e prove delle parti e, in appello, possono essere esercitati solo se la prova sia indispensabile e supportata da un materiale probatorio già emerso in primo grado.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale non sono utilmente spendibili se il regime normativo applicabile al rapporto è diverso da quello evocato dalla censura; la disciplina sanzionatoria del licenziamento rimane comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore entro il limite di una tutela adeguata e dissuasiva.
  • L'aliunde perceptum, quale fatto idoneo a ridurre il risarcimento da licenziamento illegittimo, deve essere tempestivamente allegato e trovare riscontro nel processo; non basta allegare lo svolgimento di un'attività, occorrendo la prova di un effettivo reddito percepito.
  • Nel rito del lavoro, la deduzione di fatti sopravvenuti o comunque appresi nel corso del giudizio deve essere effettuata nel primo momento utile; la tardiva allegazione in appello è inammissibile se la parte conosceva già il fatto durante il primo grado e non lo ha introdotto tempestivamente.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se questa si fonda su tardività o preclusioni processuali e non sul merito della prova.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoReintegrazione e tuteleImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.