Cassazione Civile, Ordinanza n. 24370/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un pregresso accertamento giudiziale della simulazione di un appalto e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della società ferroviaria, con condanna generica al pagamento delle differenze retributive. Sulla base di quel titolo il lavoratore otteneva decreto ingiuntivo per euro 104.108,75, calcolati da gennaio 1995 a marzo 2007. L’opposizione della società veniva rigettata, ma nelle more la sentenza presupposta veniva parzialmente riformata: i crediti anteriori a marzo 1997 venivano dichiarati prescritti. In appello la condanna veniva ridotta a euro 87.226,27, comprensivi anche del controvalore della carta di libera circolazione. Successivamente la Cassazione cassava in parte quella sentenza e rinviava per sottrarre il valore della carta di libera circolazione. In sede di rinvio la Corte d’appello detraeva l’intero importo originariamente richiesto per tale voce (euro 56.502,92), riducendo il dovuto a euro 30.723,65, e rigettava altresì la domanda restitutoria della società per difetto di prova documentale dei pagamenti asseritamente eseguiti al lavoratore. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali per il rigetto dell’istanza di interrogatorio formale, che la Corte territoriale aveva escluso ritenendo non verosimile una confessione del lavoratore e richiamando esigenze di economia processuale; 2) motivazione apparente anche sul rigetto dell’interrogatorio formale e sull’idoneità probatoria dei documenti prodotti; 3) violazione delle norme sulla prova testimoniale per il rigetto dell’istanza fondata sul medesimo capitolo di fatto, ritenuto non adeguatamente "collegato" ai testimoni; 4) motivazione apparente sul rigetto della prova testimoniale. Il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione del giudicato e delle norme sulla retribuzione e sul giudicato, perché la Corte di rinvio aveva detratto l’intero importo della carta di libera circolazione invece del solo minore importo già ricompreso nella precedente condanna passata in giudicato; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla precedente parziale riduzione di tale voce; 3) ultrapetizione, perché la Corte avrebbe deciso oltre la domanda della società. La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo e il quarto; ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame istruttorio e per l’esatto ricalcolo del dovuto, oltre che per le spese.
La decisione
La sentenza di rinvio è stata cassata con rinvio. La Cassazione ha ritenuto errato il rigetto dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale fondato su valutazioni di verosimiglianza e di economia processuale, perché l’ammissibilità dei mezzi istruttori va valutata sul contenuto dei capitoli e sulla loro rilevanza rispetto ai fatti controversi, non sull’attendibilità preventiva del teste o sull’esito presumibile della confessione. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo incidentale del lavoratore, rilevando che la Corte d’appello aveva male interpretato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza: la voce relativa alla carta di libera circolazione era già stata ridotta in quel giudicato in proporzione alla prescrizione, sicché non poteva essere sottratto nuovamente l’intero importo originariamente preteso. La causa torna dunque alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per rinnovare la valutazione istruttoria e procedere al corretto calcolo delle somme dovute, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
La censura per nullità della decisione è stata veicolata contro i capi della sentenza che avevano rigettato mezzi di prova e motivato in modo solo apparente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta violazione nei giudizi di ammissibilità delle prove e di valutazione del materiale istruttorio.
art. 230 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interrogatorio formale.
art. 420, co. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per il regime istruttorio del processo del lavoro.
art. 437, co. 2, c.p.c.
Richiamato per i limiti e le preclusioni in appello nel rito del lavoro.
art. 102 disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle prove nel rito del lavoro.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione apparente.
art. 429, co. 1, c.p.c.
Richiamato per la decisione nel rito del lavoro e la motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro di sufficienza della motivazione.
art. 111, co. 6, Cost.
Richiamato come presidio del dovere di motivazione.
art. 24 Cost.
Usato per affermare la rilevanza costituzionale del diritto alla prova e del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del giusto processo e la centralità del diritto alla prova.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati per valorizzare la tutela convenzionale del diritto di difesa e della prova.
art. 2099 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di retribuzione e calcolo delle somme dovute.
art. 36 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale con riferimento al diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 384, co. 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale in relazione ai limiti del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto e al giudicato.
art. 244 c.p.c.
Richiamato per la prova testimoniale e i requisiti di ammissibilità.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per ribadire che la valutazione di attendibilità del testimone appartiene alla fase della prova assunta, non a quella dell’ammissibilità.
artt. 246 e 247 c.p.c.
Richiamati per evidenziare che l’ordinamento riserva al legislatore, e non al giudice, la disciplina preventiva dell’attendibilità o dell’incapacità del testimone.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per denunciare l’asserita ultrapetizione.
Massime di principio
- L’ammissibilità dell’interrogatorio formale va valutata sul contenuto dei capitoli e sulla loro attinenza ai fatti controversi; non può essere negata perché il giudice ritenga improbabile che la controparte confessi o per mere ragioni di economia processuale.
- L’interrogatorio formale diretto a provocare una confessione giudiziale è ammissibile quando sia concludente e non meramente dilatorio; il probabile esito negativo non è un criterio legittimo per escluderlo.
- La prova testimoniale non può essere respinta sulla base di una valutazione preventiva dell’attendibilità del teste o della sua apparente vicinanza ai fatti; la rilevanza si misura solo sulla pertinenza del fatto capitolato ai punti controversi.
- La mancanza di riscontri documentali non giustifica, di per sé, il rigetto della prova testimoniale, se il fatto dedotto è rilevante rispetto all’oggetto della controversia.
- Il giudice di rinvio è vincolato al giudicato formatosi sulla precedente decisione e non può riqualificare o ridurre nuovamente una voce di credito già computata e decurtata nel precedente assetto definitivo.
- In tema di calcolo delle somme dovute dopo un precedente giudicato parziale, occorre sottrarre solo il residuo effettivamente ancora incluso nella condanna definitiva, non l’intero importo originariamente richiesto per la singola voce.
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