Cassazione Penale, Ordinanza n. 19706/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con il quale si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse erroneamente escluso tale beneficio; la Corte di cassazione ha però ritenuto decisivi i precedenti specifici dell'imputata, letti come indice di una inequivoca inclinazione a delinquere e quindi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava il vizio denunciato e che, in ogni caso, i precedenti specifici della ricorrente escludevano l'applicazione della causa di non punibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto di condanna confermata in appello.
Disposizioni aggravanti del furto richiamate nella contestazione e nella condanna confermata.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di precedenti specifici dell'imputata, considerati indice di accentuata pericolosità sociale e di inequivoca inclinazione a delinquere.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la norma evocata per il vizio di motivazione denunciabile in cassazione; la Corte ribadisce che il vizio rilevante è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di अनुभवienza o con altre affermazioni della sentenza.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamata nel testo come parametro del vizio motivazionale, ma la Corte afferma che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione.
Norma applicata per la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando emergano precedenti specifici dell'imputato che siano sintomatici di una stabile inclinazione a delinquere e di una maggiore pericolosità sociale.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non essendo sufficiente una diversa lettura del merito.
- La presenza di precedenti specifici può costituire elemento ostativo alla valutazione di particolare tenuità del fatto, perché incide sulla complessiva offensività e sulla personalità dell'agente.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, la Corte può disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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