Cassazione Civile, Ordinanza n. 33276/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un volo operato dal vettore aereo. Il passeggero otteneva in primo grado la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 e il rimborso di spese ulteriori, ma vedeva respinte le domande di risarcimento del danno patrimoniale ulteriore (attesa in aeroporto, pernottamento, bevande e trasporti) e soprattutto del danno non patrimoniale, allegato per non aver potuto partecipare alle esequie del padre. In appello il Tribunale confermava il rigetto della pretesa non patrimoniale, ritenendo il pregiudizio di lieve entità e non risarcibile anche perché la cancellazione di un volo non integra reato. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2059 c.c., censurando l'esclusione in astratto della risarcibilità del danno non patrimoniale. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 321 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva consentito l'istruzione probatoria sull'improrogabilità del viaggio e sull'indifferibilità delle esequie, ponendo poi a suo carico la mancata prova e omettendo di pronunciarsi su tale censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva svalutato in astratto il pregiudizio non patrimoniale, senza un effettivo scrutinio della soglia di gravità e della lesione di un diritto inviolabile della persona, come le relazioni familiari tutelate dagli artt. 29 e 30 Cost. La Corte ha affermato che l'impedimento, causato da inadempimento altrui, alla partecipazione alle esequie di un genitore può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, purché il pregiudizio sia allegato e provato, anche per presunzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Busto Arsizio, anche per rivalutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove orali e per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, secondo lettura costituzionalmente orientata, e richiede la verifica della gravità della lesione e della non futilità del pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo con cui viene dedotta la violazione di legge.
Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e la sua sussistenza deve essere allegata e provata, anche per presunzioni.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dell'onere probatorio e dei fatti non adeguatamente considerati.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione dell'istruzione probatoria.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'istruzione della causa.
artt. 29 e 30 Cost.
Le relazioni familiari e il rapporto genitoriale sono interessi di rilievo costituzionale, idonei a fondare la tutela del danno non patrimoniale.
Norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Regolamento (CE) n. 261/2004
La compensazione pecuniaria prevista dal regolamento non esclude, se insufficiente, la possibilità di chiedere un risarcimento supplementare nei limiti del diritto internazionale e nazionale.
Convenzione di Montreal
Richiamata per affermare che il massimale risarcitorio può comprendere sia danno materiale sia danno morale.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale non è mai automaticamente risarcibile: deve risultare allegato e provato nelle sue conseguenze, anche mediante presunzioni.
- Ai fini dell'art. 2059 c.c., il giudice deve verificare se la lesione incida su un diritto inviolabile della persona tutelato costituzionalmente e se il pregiudizio superi la soglia minima di gravità, senza arrestarsi a una qualificazione apodittica di lieve entità.
- L'impedimento causato da inadempimento altrui alla partecipazione alle esequie di un genitore può integrare, in astratto, un danno non patrimoniale risarcibile, poiché investe relazioni familiari costituzionalmente protette e un evento unico e irripetibile.
- Nel trasporto aereo, la compensazione prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 non esaurisce necessariamente ogni voce di danno: il passeggero può domandare un ristoro supplementare per ulteriori pregiudizi, secondo il diritto applicabile.
- Il giudice di merito deve esaminare in concreto la rilevanza e l'ammissibilità delle prove offerte quando la domanda risarcitoria dipenda da fatti specifici che incidono sulla configurabilità del danno.
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