Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03716/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contestato in concorso e con riferimento alla qualifica di rappresentante legale di una società ritenuta "cartiera". La Corte d'appello lo aveva invece assolto dal capo relativo all'occultamento o distruzione di scritture contabili, ritenendo non accertato il momento della condotta e quindi non attribuibile con certezza l'occultamento a lui. Con il ricorso venivano dedotti quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo assolto in appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico del reato tributario per il quale era rimasta la condanna; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di prescrizione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché il capo A era già stato definito con assoluzione in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di appello ritenuta congrua e logicamente argomentata: la società era priva di struttura operativa, non aveva sede reale, dipendenti, beni strumentali né reale movimentazione di merci; erano stati rinvenuti documenti di trasporto falsi; le fatture riportavano prezzi di vendita inferiori a quelli di acquisto; tutto ciò rendeva evidente la fittizietà della società e la consapevole adesione dell'imputato allo scopo di agevolare l'evasione fiscale altrui. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché l'ultima fattura contestata risaliva al 23/09/2015, il termine massimo di prescrizione era di 10 anni, la sentenza d'appello era del 20/03/2025 con 161 giorni di sospensione e la prescrizione sarebbe maturata solo il 03/03/2026; inoltre, l'inammissibilità del ricorso impediva di computare nel termine il tempo successivo alla sentenza di secondo grado. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, essendo legittimo negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e, nel caso concreto, valorizzando i numerosi precedenti specifici dell'imputato, la sua capacità criminale in ambito imprenditoriale e la gravità del fatto, anche in ragione del numero delle fatture e dell'importo evaso. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, sul piano sostanziale, la condanna già pronunciata in appello per il reato tributario relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, mentre ha preso atto dell'assoluzione sul diverso capo relativo all'occultamento o distruzione di scritture contabili. A seguito dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 81 e 110 c.p.

    richiamati come titoli del concorso formale e del concorso di persone nel reato a base della responsabilità contestata

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ne conferma la sussistenza sulla base della fittizietà della società e della consapevole adesione allo scopo illecito

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 609 c.p.p.

    non citato nel testo fornito in modo utile; omesso

  • art. 159 c.p.

    richiamato solo implicitamente per il calcolo del termine di prescrizione, con applicazione delle sospensioni

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha reso non sufficiente il solo stato di incensuratezza per concedere le attenuanti generiche

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo proposto contro un capo già definito favorevolmente per il ricorrente in appello, per difetto di interesse concreto all'impugnazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle emergenze istruttorie già congruamente apprezzate dal giudice di appello.
  • In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la natura fittizia della società, l'assenza di struttura operativa, la falsità dei documenti di trasporto e l'incongruità economica delle operazioni possono legittimamente fondare l'inferenza della consapevolezza dell'imputato circa lo scopo illecito di agevolare l'evasione fiscale altrui.
  • La prescrizione va verificata in base all'ultimo fatto contestato e al termine massimo applicabile, tenendo conto delle sospensioni; l'inammissibilità del ricorso preclude il computo del tempo successivo alla sentenza di secondo grado.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi negativi specifici, quali precedenti penali, gravità del fatto e capacità criminale; non basta il solo dato dell'incensuratezza e il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento dedotto, purché consideri quelli decisivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture per operazioni inesistentiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.