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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38267/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha notificato un ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il suo ricorso nei confronti del Ministero della giustizia e di un agente della riscossione, in relazione anche a una sentenza del Tribunale di Cagliari. Nel giudizio di revocazione, tuttavia, il ricorso non risulta depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c.; la cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo nel periodo rilevante. Il Ministero ha resistito con controricorso, mentre l'altro intimato non ha svolto difese. La Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del deposito e ha ritenuto assorbito ogni esame sul merito dei motivi di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto

    il termine per il deposito del ricorso in cancelleria è perentorio; la sua violazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso

    in caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole per il ricorrente, ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio di legge determina l'improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
  • La costituzione del resistente e la proposizione del controricorso non sanano la violazione del termine di deposito del ricorso.
  • L'improcedibilità preclude l'esame di qualsiasi censura di merito, perché impedisce l'accesso alla verifica della fondatezza dei motivi.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità, le spese seguono la soccombenza del ricorrente che ha introdotto un ricorso non ritualmente perfezionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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