Cassazione Penale, Ordinanza n. 10830/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso in relazione al delitto di cui all'art. 374-bis c.p. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifiche critiche consentite in sede di legittimità. Un ulteriore motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero mere ripetizioni di censure già valutate con argomenti logico-giuridici corretti dal giudice di merito e, quanto al motivo sull'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la questione non era stata proposta in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice rispetto alla quale la Corte rileva che i presupposti del delitto erano stati già adeguatamente scrutinati dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non prospettata con l'atto di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla disposizione, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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