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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09688/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti erano tre: i primi due riguardavano i profili oggettivi e soggettivi del reato di evasione e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo censurava il diniego della pena sostitutiva richiesta dall'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la decisione sulla pena sostitutiva era sorretta da un giudizio prognostico adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta già correttamente disattesa nel merito e non utilmente riproponibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni di merito già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione quando la motivazione di merito abbia già dato conto, in modo puntuale e non manifestamente illogico, delle ragioni del diniego.
  • La valutazione di merito sul diniego di una pena sostitutiva, quando sorretta da un adeguato giudizio prognostico e da motivazione non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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