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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03034/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)

La controversia

Due coniugi tunisini avevano chiesto protezione internazionale e, in subordine, protezione speciale per sé e per le due figlie minori presenti in Italia. Dinanzi al Tribunale di Lecce la domanda era stata respinta: il giudice di merito aveva escluso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale, ritenendo non credibile o comunque non rilevante la narrazione sul timore di arresto per debiti e per presunta diserzione dall'esercito tunisino, escludendo altresì una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e negando una sufficiente integrazione in Italia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 25/2008 per omessa valutazione della posizione delle figlie minori, che avrebbero proprie esigenze di protezione legate anche alla salute; 2) vizio motivazionale e omesso esame di un fatto decisivo sul rischio per il marito di essere arrestato per i debiti e per la vicenda dell'esercito; 3) omessa valutazione della protezione speciale alla luce delle condizioni delle minori e del percorso lavorativo del padre, documentato da contratto a termine e comunicazione UniLav. La Corte ha rilevato che la domanda del genitore si estende ai figli minori non coniugati presenti sul territorio e che il giudice deve esaminare sia la domanda dei genitori sia quella dei minori, anche autonomamente per i profili propri dei minori, in modo completo e coerente con l'unità familiare e l'interesse superiore del minore. Ha inoltre censurato la mancata considerazione del profilo di rischio già allegato dal ricorrente per il possibile arresto per debiti, e la carenza motivazionale sulla protezione speciale, che richiede una valutazione comparativa di vulnerabilità, vita privata e familiare, inserimento lavorativo e condizioni del Paese di origine.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Lecce e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame. La decisione impugnata è stata ritenuta viziata, in particolare, per non avere esaminato la posizione delle figlie minori come destinatarie della domanda estesa ex art. 6, comma 2, d.lgs. 25/2008, per avere omesso una puntuale valutazione del timore di arresto allegato dal richiedente ai fini dello status di rifugiato e per non avere compiuto un adeguato scrutinio della protezione speciale, anche alla luce delle condizioni di salute delle minori, del loro inserimento e dell'elemento lavorativo rappresentato dal contratto a termine del padre.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per il primo motivo, relativo all'omessa considerazione della domanda estesa ai figli minori.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    utilizzato per denunciare il mancato apprezzamento del timore di arresto per debiti e per la vicenda dell'esercito, nonché la carenza di esame sulla protezione speciale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 25/2008

    La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.

    impone di considerare la domanda del genitore come estesa ai figli minori presenti con lui, con conseguente obbligo del giudice di esaminare anche la posizione dei minori, inclusi i profili propri e individuali.

  • art. 7, paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE

    Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto... ovvero tramite i genitori...

    conferma che il minore può chiedere protezione per proprio conto o tramite rappresentanza adulta.

  • art. 23 direttiva 2011/95/UE

    Mantenimento dell'unità familiare

    richiede agli Stati membri di preservare l'unità del nucleo familiare e di riconoscere ai familiari del beneficiario alcuni benefici, nei limiti compatibili con il loro status personale.

  • art. 12 direttiva 2011/95/UE

    richiamato come causa di esclusione rispetto a un eventuale riconoscimento derivato della protezione internazionale.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    richiamato ai fini della protezione sussidiaria, con esclusione della sussistenza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    richiamato nella versione vigente dopo le modifiche del 2023 come base della protezione speciale/complementare e del divieto di espulsione in presenza di obblighi costituzionali o internazionali.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    considerato quale parametro degli obblighi costituzionali o internazionali che sorreggono la protezione speciale.

  • art. 8 CEDU

    richiamato come fondamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da bilanciare con l'interesse pubblico all'allontanamento.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per l'interesse superiore del bambino e la tutela dei diritti del minore.

  • art. 363-bis c.p.c.

    richiamato a proposito della precedente pronuncia di legittimità resa su rinvio pregiudiziale in materia di protezione speciale.

Massime di principio

  • Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un genitore in proprio e anche per un figlio minore non coniugato presente in Italia, il giudice deve esaminare entrambe le posizioni, senza limitarsi alla sola vicenda del genitore, e deve valutare anche i profili individuali del minore.
  • L'esame della domanda del minore deve essere completo e individualizzato, ma al tempo stesso coerente con il principio di unità familiare e con l'interesse superiore del minore, specie se sono allegati profili autonomi di vulnerabilità o salute.
  • Ai fini dello status di rifugiato, il giudice non può omettere di confrontarsi con fatti specifici e ritenuti credibili che, se veri, integrerebbero un rischio persecutorio o comunque un pericolo concreto in caso di rimpatrio.
  • La protezione speciale richiede una valutazione comparativa e proporzionata tra il livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia, la vita privata e familiare sviluppata nel territorio nazionale e le condizioni del Paese di origine; non è sufficiente un richiamo astratto alla mancanza di forte radicamento.
  • Nel giudizio sulla protezione speciale, anche un contratto di lavoro a termine e altri indici di inserimento possono essere rilevanti; l'esiguità della retribuzione non è, da sola, decisiva per escludere la protezione.
  • In presenza di allegazioni di vulnerabilità sanitaria dei minori, il giudice deve attivare il dovere di cooperazione istruttoria e acquisire informazioni sulla effettiva possibilità di cure adeguate nel Paese di rimpatrio.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpiego della protezione internazionale?Giurisdizione internazionale
RamiFamigliaProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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