Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I fatti, ricostruiti dai giudici di merito in termini sostanzialmente concordi, riguardavano l'introduzione nell'appartamento di due persone offese mediante un raggiro (presentazione come militare della Guardia di Finanza incaricato di notificare un atto), la successiva minaccia con una pistola giocattolo da parte di un correo rimasto ignoto, l'appropriazione di denaro e preziosi, l'aggressione fisica delle vittime per immobilizzarle e, durante la fuga, la resistenza e le lesioni cagionate agli agenti intervenuti. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato numerose discrasie tra le dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, la mancata immediatezza di alcune accuse, la presunta incongruenza di alcuni comportamenti attribuiti agli autori e la possibilità di una diversa lettura dei fatti, fondata su una presunta trattativa per l'acquisto di un'autovettura e sul ruolo del correo. Con il secondo motivo, denunciava violazione di legge e prospettava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p. nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante premiale al delitto di rapina, invocando gli artt. 3 e 27 Cost.; sosteneva di avere collaborato con gli investigatori consegnando i documenti del correo e consentendone l'individuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava, in realtà, a una rilettura del merito delle prove, in presenza di doppia conforme, e ha giudicato la motivazione di merito immune da vizi logici, perché la Corte territoriale aveva dato conto in modo puntuale delle censure difensive e le aveva superate richiamando elementi probatori decisivi: l'immediata individuazione dell'imputato da parte delle vittime, la sua presenza nel condominio in fuga, il possesso del Rolex e del portafogli della persona offesa, il ritrovamento delle collanine strappate e la condotta cauta del non portare con sé i documenti. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello e comunque infondato perché la collaborazione premiale invocata non assumeva la valenza richiesta dalla disciplina richiamata; inoltre, la pretesa consegna dei documenti del correo agli investigatori era smentita dagli atti di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
la disposizione premiale è richiamata dalla difesa come parametro di una questione di legittimità costituzionale; la Corte osserva che, nel caso concreto, la collaborazione dell'imputato non aveva la valenza richiesta per incidere sulla decisione e che comunque la doglianza era già stata disattesa in appello
art. 3 Cost.
invocato dalla difesa a sostegno della censura di disparità di trattamento tra fattispecie omogenee
art. 27 Cost.
invocato dalla difesa per sostenere che la mancata estensione dell'attenuante premiale priverebbe di rilievo comportamenti significativi ai fini rieducativi
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per disporre la somma in favore della cassa delle ammende in assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di manifesta illogicità della motivazione non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto quando vi sia doppia conforme di merito e le decisioni di primo e secondo grado si integrino in un unico corpo argomentativo.
- La motivazione è immune da vizio quando il giudice di merito esamini puntualmente le censure difensive e le superi con argomentazioni sorrette da specifiche risultanze probatorie non incongrue.
- Nell'apprezzamento della credibilità dei testimoni, non è decisiva la circostanza che alcuni particolari siano stati riferiti solo in un momento successivo, potendo nei fatti concitati rilevare anzitutto il nucleo essenziale dell'accaduto.
- La presenza dell'imputato sul luogo del fatto, il possesso di beni sottratti alla vittima e la condotta di fuga costituiscono elementi probatori idonei a smentire la tesi difensiva di un ruolo inconsapevole o coartato nella commissione della rapina.
- Una doglianza relativa alla mancata applicazione di un beneficio premiale è inammissibile o infondata se la collaborazione allegata non assume il contenuto e la portata richiesti dalla norma e se la ricostruzione fattuale posta a fondamento della censura è smentita dagli atti.
- In sede di ricorso per cassazione, le questioni ripetitive di deduzioni già vagliate e respinte con motivazione adeguata non impongono un nuovo esame di merito, salvo specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata.
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