Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25342/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un ampio contenzioso risarcitorio originato dal blackout del 28 settembre 2003: due società del gruppo elettrico avevano ottenuto in appello il riconoscimento della copertura assicurativa prestata da una compagnia, con condanna di quest'ultima a manlevarle dei pagamenti dovuti a utenti danneggiati e, per effetto dei rapporti di riassicurazione, con ulteriori condanne di altri assicuratori. In Cassazione, con sentenza n. 12969/2022, era stato accolto il ricorso incidentale di una compagnia assicurativa, con assorbimento dei ricorsi principali e degli altri incidentali, cassazione con rinvio. Le società del gruppo elettrico hanno quindi proposto revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., deducendo due asseriti errori di fatto: primo, la mancata percezione che le doglianze accolte della compagnia assicurativa erano nuove e coperte da giudicato interno, sicché il relativo motivo incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; secondo, l'erronea supposizione che esse avessero invocato l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei giudizi promossi dagli utenti, mentre tale impostazione non sarebbe mai stata posta a fondamento della loro domanda. I controricorrenti hanno resistito, chiedendo il rigetto e, per alcuni, la condanna aggravata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva che le censure non integrano veri errori di fatto revocatori, ma contestano valutazioni giuridiche e l'apprezzamento compiuto dalla precedente sentenza di legittimità sui motivi di ricorso. Inoltre, i fatti addotti dalle ricorrenti erano comunque stati oggetto di discussione nel precedente giudizio di cassazione, anche per effetto delle difese svolte dalle parti nelle memorie e nei controricorsi; manca quindi il requisito dell'errore su fatto non controverso richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese del giudizio di revocazione sono poste a carico solidale delle ricorrenti; è altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. È esclusa la condanna per responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per un errore di percezione su un fatto non controverso e decisivo; non copre censure che investano valutazioni giuridiche o l'apprezzamento del materiale processuale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è soggetta ai limiti propri dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per la condanna aggravata richiesta da alcune controricorrenti.

  • art. 385, quarto comma, c.p.c.

    La Corte osserva che, essendo il giudizio iniziato nel 2008, in astratto sarebbe stata questa la norma applicabile ratione temporis rispetto alla richiesta di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico-processuale che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo ai fini della decisione.
  • Non è configurabile revocazione quando la censura, pur formalmente qualificata come errore di fatto, mira in realtà a contestare la correttezza giuridica della decisione o la valutazione compiuta dalla Corte su motivi e questioni processuali.
  • Un fatto introdotto in atti difensivi o comunque discusso nel giudizio di legittimità diviene "punto controverso" e, come tale, resta fuori dall'ambito dell'errore revocatorio.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per riaprire il giudizio sul merito delle questioni già esaminate o per rimettere in discussione l'interpretazione data dalla Corte agli atti di causa.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, occorre che il fatto asseritamente erroneamente percepito sia esterno al perimetro del contraddittorio e non sia stato oggetto, neppure implicito, della precedente pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.