Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dalla conferma, in appello, delle sentenze di primo grado che avevano condannato i ricorrenti, in qualità di fideiussori o eredi di fideiussori di una società cooperativa debitrice principale, a pagare alla società cessionaria del credito bancario la somma di euro 129.114,22, indicata come saldo passivo di un conto corrente intestato alla società. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi, lamentando il mancato rilievo d'ufficio della nullità della fideiussione: il primo per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, il secondo per violazione dell'art. 1938 c.c., dunque contestando la validità della garanzia prestata.
La decisione
Il giudizio di cassazione non è stato definito nel merito perché è intervenuta rinuncia al ricorso con contestuale accettazione della controparte. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale effetto si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che la misura ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Non è stato disposto regolamento delle spese, anche perché le parti ne avevano chiesto la compensazione.
Norme richiamate
art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287
La norma è richiamata come parametro della dedotta nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, ma la Corte non entra nel merito della censura per effetto della rinuncia al ricorso.
La norma è invocata come base della doglianza sulla nullità della fideiussione; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale perché il giudizio si estingue.
La rinuncia al ricorso deve presentare i requisiti previsti dalla disposizione per essere processualmente efficace.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia concorde e dei relativi presupposti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia concorde, ricorrendone le condizioni, non si provvede sulle spese del giudizio.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte e conforme ai requisiti di legge, il processo si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia concorde può escludere la pronuncia sulle spese, specie quando le parti abbiano anche chiesto la compensazione.
- Il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, essendo misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse.
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