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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce dalla conferma, in appello, delle sentenze di primo grado che avevano condannato i ricorrenti, in qualità di fideiussori o eredi di fideiussori di una società cooperativa debitrice principale, a pagare alla società cessionaria del credito bancario la somma di euro 129.114,22, indicata come saldo passivo di un conto corrente intestato alla società. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi, lamentando il mancato rilievo d'ufficio della nullità della fideiussione: il primo per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, il secondo per violazione dell'art. 1938 c.c., dunque contestando la validità della garanzia prestata.

La decisione

Il giudizio di cassazione non è stato definito nel merito perché è intervenuta rinuncia al ricorso con contestuale accettazione della controparte. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale effetto si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che la misura ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Non è stato disposto regolamento delle spese, anche perché le parti ne avevano chiesto la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    La norma è richiamata come parametro della dedotta nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, ma la Corte non entra nel merito della censura per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 1938 c.c.

    La norma è invocata come base della doglianza sulla nullità della fideiussione; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale perché il giudizio si estingue.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve presentare i requisiti previsti dalla disposizione per essere processualmente efficace.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia concorde e dei relativi presupposti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di rinuncia concorde, ricorrendone le condizioni, non si provvede sulle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte e conforme ai requisiti di legge, il processo si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
  • La rinuncia concorde può escludere la pronuncia sulle spese, specie quando le parti abbiano anche chiesto la compensazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, essendo misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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