Cassazione Penale, Sentenza n. 24339/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare ascritta per più capi, deducendo vizi nella valutazione della gravità indiziaria: in particolare contesta la qualificazione della partecipazione al reato associativo di tipo "ndranghetistico" (art. 416-bis c.p.) sulla base di dichiarazioni di un unico collaboratore e di intercettazioni che avrebbero documentato solo attività di spaccio (associazione dedita al narcotraffico, art. 74 d.P.R. 309/90), la mancanza di sequestri di stupefacenti e la sovrapposizione ingiustificata delle due contestazioni associative (possibile violazione del ne bis in idem/specialità). Inoltre censura la scarsa affidabilità di una intercettazione ritenuta indicativa della detenzione di arma (capo 293).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1, art. 416-bis c.p.) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a quel capo (quindi eliminata la misura cautelare per l'art. 416-bis). Per il resto il ricorso è stato respinto: è stata confermata la gravità indiziaria e la misura cautelare per il capo relativo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90, capo 173) e per la detenzione di arma (capo 293). La decisione motivata sottolinea che non è sufficiente l'interconnessione tra le due associazioni per imputare automaticamente ad un singolo la partecipazione ad entrambe; è necessario dimostrare il contributo concreto e distinto del singolo alle finalità dell'associazione mafiosa. Invece le risultanze (intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori) sono state ritenute comunque sufficienti a sostenere la gravità indiziaria per lo spaccio e per la detenzione dell'arma.
Norme richiamate
Richiede la prova di una concreta partecipazione all'associazione di tipo mafioso; non può essere automaticamente estesa a chi svolge solo attività di narcotraffico in favore o collegata all'associazione senza dimostrare un apporto operativo anche alle altre attività e al metodo intimidatorio tipico.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è autonomamente integrabile e richiede la prova della partecipazione ai traffici; la mera mancanza di sequestri non esclude la gravità indiziaria se intercettazioni e dichiarazioni corroborano il ruolo nell'approvvigionamento e nello smercio.
art. 416-bis, comma 1 (aggravante/metodo mafioso)
L'aggravante per l'uso del metodo mafioso e per la finalità di agevolare l'associazione mafiosa può emergere dalle modalità di gestione delle piazze di spaccio e dall'esistenza di una "cassa comune", ma questo non sostituisce la necessità di provare il singolo apporto al sodalizio mafioso.
artt. 15 e 84 c.p. (principio di specialità/concorrente apparente di norme)
Impediscono che uno stesso fatto sia giuridicamente imputato due volte alla stessa persona; occorre distinguere le condotte e l'apporto concreto del singolo rispetto a ciascuna fattispecie associativa per evitare il ne bis in idem sostanziale.
art. 110 c.p. (concorso di persone)
La responsabilità per i reati-fine non si estende automaticamente a chi ha partecipato al sodalizio se non risulta il contributo personale alla commissione di quei reati; va valutata la partecipazione effettiva e il ruolo svolto.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti non consente automaticamente di ritenere la partecipazione alla medesima persona di un'associazione di tipo mafioso; è necessario provare il contributo concreto alla sfera di dominio e al "metodo" mafioso.
- Per affermare la partecipazione a un'associazione mafiosa servono elementi che attestino il coinvolgimento del singolo anche in attività diverse dal solo spaccio (es. gestione del territorio, usure, estorsioni, apporto al 'metodo' intimidatorio), oltre a dichiarazioni di collaboratori adeguatamente riscontrate.
- Le intercettazioni hanno valore probatorio ma la loro interpretazione resta valutazione di merito: possono sostenere la gravità indiziaria se lette in coerenza con altre risultanze (collaborazioni, contatti, spartizione proventi), ma non bastano da sole se sono ambigue o incomprensibili.
- La mancanza di sequestri di stupefacenti non esclude la gravità indiziaria quando vi siano convergenze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni) che dimostrino approvvigionamento e smercio.
- In sede cautelare occorre particolare rigore nella motivazione quando si procede per reati associativi aggravati; il giudice deve distinguere posizione per posizione nell'ambito di gruppi interconnessi per evitare indebite sovrapposizioni di imputazioni.
- Le censure sulla genericità delle intercettazioni o sulle dichiarazioni di un unico collaboratore possono essere decisive quando manchi ogni riscontro oggettivo: più fonti convergenti rendono la valutazione cautelare più solida.
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