Cassazione Penale, Sentenza n. 25743/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato con due sentenze irrevocabili per bancarotta fraudolenta, che aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle decisioni definitive. Il G.i.p. del Tribunale di Modena, decidendo in sede esecutiva, aveva accolto la richiesta, individuando come reato più grave quello definito con sentenza del 28.2.2024 e rideterminando la pena complessiva in sei anni e sette mesi di reclusione, con un aumento di due anni e quattro mesi rispetto alla pena base. Il ricorso censurava: 1) l'asserita violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per avere il giudice dell'esecuzione calcolato l'aumento per i reati satellite in modo non conforme alla ratio della continuazione, ritenendo che l'aumento dovesse essere congruo e proporzionato alla pena inflitta in cognizione per i reati meno gravi; 2) la violazione del principio, affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il giudice dell'esecuzione non può applicare aumenti superiori a quelli fissati in cognizione, lamentando anche l'alterazione del rapporto di proporzionalità tra pena base e aumenti; 3) il vizio di motivazione apparente, per non avere l'ordinanza spiegato in concreto i criteri seguiti per la quantificazione dell'aumento e per non avere distinto gli aumenti relativi ai singoli reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: non vi è violazione di legge perché l'art. 671, comma 2, c.p.p. richiede soltanto che la pena rideterminata in executivis non superi la somma delle pene inflitte con le singole sentenze, limite che nel caso concreto non è stato oltrepassato; inoltre, l'aumento complessivo applicato in sede esecutiva non risulta superiore a quello complessivamente applicato in cognizione. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché l'ordinanza impugnata ha motivato in modo forfettario l'aumento di pena, senza indicare gli elementi valutati né i singoli incrementi riferiti ai reati satellite, impedendo il controllo effettivo del rispetto della proporzionalità e dell'esercizio non arbitrario del potere discrezionale nella determinazione della pena. La decisione è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Modena per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la norma processuale invocata per denunciare l'erronea applicazione della legge penale e processuale in tema di determinazione della pena in executivis
disciplina la continuazione e la determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite
il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione ma non rideterminare la pena oltre la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza; deve inoltre motivare il trattamento sanzionatorio
criteri discrezionali per la commisurazione della pena, richiamati anche in sede esecutiva
parametri della discrezionalità nella determinazione della pena
art. 27 Cost.
la pena deve conservare razionalità e proporzionalità in funzione rieducativa
art. 219, comma secondo, n. 1), legge fallimentare
menzionato nel ricorso come aggravante applicata in cognizione
art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000
richiamato nel ricorso come uno dei reati oggetto della sentenza di cognizione
la seconda sentenza irrevocabile era una sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- In tema di continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione, il limite legale è che la pena complessiva rideterminata non superi la somma delle pene inflitte con le singole decisioni irrevocabili.
- L'eventuale aumento per i reati satellite non è illegittimo per il solo fatto di essere superiore al singolo incremento applicato in una precedente fase di cognizione, purché il risultato complessivo resti entro i limiti di legge e non superi il cumulo delle pene inflitte.
- Nel provvedimento che riconosce la continuazione in executivis il giudice deve motivare in modo autonomo e specifico sia sulla scelta della pena base sia sulla misura dei singoli aumenti per ciascun reato satellite.
- Una quantificazione forfettaria dell'aumento di pena, priva di indicazione degli elementi valutati e dei singoli incrementi riferiti ai diversi episodi, non consente il controllo sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio ed è quindi viziata.
- Quando muta il reato più grave in sede esecutiva, il rapporto di proporzionalità con i reati satellite va riconsiderato ex novo, perché cambia il parametro di riferimento della commisurazione della pena.
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