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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva accertato, nei confronti di una società a responsabilità limitata, un maggior reddito d'impresa per l'anno 2004, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Conseguentemente aveva notificato al socio, per la sua quota del 50%, un avviso di accertamento IRPEF sul presunto maggior reddito di capitale derivante dalla distribuzione di utili extracontabili. La CTR aveva ritenuto nulla e insanabile la notifica dell'avviso al socio, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e aveva quindi considerato inefficace la pretesa fiscale, aggiungendo che la ristrettezza della compagine sociale non valeva come prova della distribuzione degli utili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la nullità della notifica non travolge la validità dell'atto impositivo e che il raggiungimento dello scopo deriva dalla conoscenza dell'atto da parte del contribuente; 2) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., deducendo che la notifica ex art. 140 c.p.c., se irregolare, è nulla e sanata ex tunc dalla tempestiva proposizione del ricorso; 3) erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso valore presuntivo alla compagine sociale ristretta ai fini dell'attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati e assorbente la loro connessione. Ha affermato che l'avviso di accertamento tributario è atto amministrativo sostanziale, la cui notificazione è mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo; pertanto, il vizio della notificazione non incide sulla validità dell'atto quando il contribuente abbia comunque avuto conoscenza dell'avviso, come avvenuto nel caso concreto con l'impugnazione tempestiva. Ha richiamato il principio per cui la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, purché ciò avvenga entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo. Ha inoltre chiarito che, in una società di capitali a ristretta base familiare, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salva prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, per nuovo esame alla luce dei principi indicati e per la liquidazione delle spese di lite. Il terzo motivo è rimasto sostanzialmente assorbito o comunque non decisivo rispetto alla cassazione disposta.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento è atto la cui efficacia non dipende dalla validità formale della notifica; il vizio notificatorio non ne travolge la validità se l'atto è comunque conosciuto dal destinatario entro il termine di decadenza.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per la notificazione degli avvisi di accertamento tributari si applicano le norme sulle notificazioni del processo civile, con conseguente richiamo del relativo regime di nullità e sanatoria.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione eseguita secondo tale schema, se non compiutamente perfezionata, integra un vizio di nullità e non di inesistenza; la nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata se l'atto raggiunge lo scopo, cioè se il destinatario ne acquisisce conoscenza e lo impugna tempestivamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in sede camerale.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento tributario è un atto sostanziale: la notificazione è una condizione di efficacia, non un elemento costitutivo, sicché un vizio della notifica non elimina di per sé la pretesa fiscale.
  • La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso del contribuente, purché il destinatario abbia comunque acquisito conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
  • In materia tributaria, il richiamo alle norme processuali sulla notificazione comporta l'applicazione del relativo regime di nullità e delle sanatorie per raggiungimento dello scopo.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale o familiare opera una presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; spetta al socio fornire prova contraria dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
  • La ristrettezza dell'assetto societario costituisce il fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione degli utili, senza che ciò integri una presunzione di secondo grado.
  • Se il giudice di merito decide la controversia sulla sola questione assorbente della validità della notificazione, le ulteriori considerazioni sul merito dell'accertamento restano prive di autonoma decisività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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