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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12740/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) con ruolo direttivo, pur avendo annullato il capo relativo alla fittizia intestazione di beni (art. 512-bis). Il ricorrente ha censurato la sussistenza della gravità indiziaria circa la prosecuzione di un ruolo attuale nel sodalizio mafioso: ha contestato la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (De Carlo, De Rosa, Liuzzo, Labate, altri) ritenute generiche, contraddittorie o riconducibili a fatti anteriori alla scarcerazione, ha sottolineato la mancanza di riscontri concreti sul carattere associativo degli interventi attribuiti al Chilà (ad es. l'aiuto a favore dell'imprenditore Martino potrebbe essere stato personale e non funzionale agli interessi dell'associazione) e ha richiamato la revoca, per carenza di indizi, delle misure relative agli investimenti finanziari attribuiti a Martino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale era incompleta e carente nella valutazione della gravità degli indizi in relazione alla partecipazione attuale del Chilà al sodalizio mafioso, evidenziando l'ambiguità e la genericità di talune dichiarazioni di collaboratori, la contraddittorietà dei resoconti e l'assenza di riscontri concreti che dimostrino condotte recenti poste a sostegno degli interessi associativi. La decisione non ha assolto il ricorrente ma ha chiesto un nuovo approfondimento e una motivazione più puntuale circa la continuità e l'attualità della partecipazione al reato associativo.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Riguarda la fittizia intestazione di beni; nella vicenda il Tribunale di riesame aveva annullato la misura cautelare limitatamente a questo capo per carenza di indizi sulla provenienza illecita dei capitali

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riguarda l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiamato il principio che per accertare l'attualità della partecipazione, oltre alla storica appartenenza, occorrono elementi concreti e recenti che dimostrino condotte a sostegno degli interessi dell'associazione

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma processuale sulla competenza e rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame ai sensi di questa disposizione

  • Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013 (Floccari)

    Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari

    Principio secondo cui, per un soggetto già condannato per associazione mafiosa, la valutazione sulla continuità adesiva può essere tratta anche da elementi di fatto che, considerati autonomamente, potrebbero non essere sufficienti: tuttavia è necessario che gli elementi successivi siano concreti e non ambigui per fondare la prosecuzione dell'accusa

Massime di principio

  • La sola condanna passata per associazione mafiosa non basta a provare l'attualità della partecipazione: sono necessari elementi concreti e recenti che dimostrino attività a favore dell'associazione
  • Dichiarazioni generiche, contraddittorie o riferite a fatti anteriori alla scarcerazione richiedono riscontri indipendenti per assumere valore probatorio decisivo in tema di gravità indiziaria
  • Quando l'atto contestato può essere interpretato come tutela di interessi personali (es. aiuto a un imprenditore) va attentamente valutata la possibilità che non costituisca condotta funzionale all'associazione mafiosa
  • La carenza di adeguata motivazione sulla valutazione complessiva degli indizi giustifica l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame che espliciti le ragioni della ponderazione probatoria
  • In presenza di testimonianze di collaboratori discordanti tra loro, il giudice deve cercare riscontri esterni e spiegare il peso attribuito a ciascuna dichiarazione prima di confermare misure cautelari gravose

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