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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26173/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rideterminato la pena complessiva per continuazione, deducendo violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione. In particolare sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere un arco temporale maggiore per l'associazione denominata "Genesi" e non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale (di mero partecipe) del ricorrente nel sodalizio, incidendo così sull'aumento di pena applicato per continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il punto dedotto riguardasse primariamente la valutazione della prova e la commisurazione della pena in funzione di fatti e ruoli di merito, materie riservate al giudice di merito. Dopo il rinvio la Corte d'appello aveva poi fornito una motivazione logica e coerente (richiamando la maggiore gravità, l'ampia articolazione soggettiva e l'esteso arco temporale dell'associazione) sufficiente a giustificare l'aumento di pena; la motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica, non contraddittoria e compatibile con gli atti processuali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come violato; la Corte osserva però che la censura verte sulla valutazione probatoria e sulla commisurazione della pena, profili riservati al giudice di merito, e non su un vizio formale della motivazione suscettibile di sindacato in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    modificato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46

    Definisce il limite del sindacato di legittimità in tema di motivazione: la Corte di Cassazione verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti processuali; non riallestisce il giudizio sulla valutazione delle prove di merito.

  • L. 20 febbraio 2006 n. 46

    Ha riformulato il perimetro del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p.), restringendo il sindacato della Cassazione alla logica e coerenza della motivazione e non alla rivalutazione delle prove.

  • Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006 (Casula, Rv. 233708)

    Giurisprudenza citata per chiarire i criteri del controllo di legittimità sulla motivazione: verifica di "effettività", assenza di evidente illogicità, assenza di contraddizione e compatibilità con atti processuali.

  • Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017 (Ghelli)

    Giurisprudenza citata per ribadire che il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione non può essere volto a contestare la valutazione probatoria riservata al giudice di merito, ma deve prendere di mira la motivazione effettivamente posta a base della decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la logica e la coerenza della motivazione, non la valutazione delle prove: censure che consistono nella mera contrapposizione di una diversa valutazione probatoria risultano inammissibili.
  • Se, dopo annullamento parziale, il giudice di merito fornisce una motivazione nuova, logica e coerente rispetto ai dati processuali, la Cassazione difficilmente potrà ritenere il motivo fondato.
  • Nel contestare l'aumento di pena per continuazione il ricorrente deve puntare a dimostrare un vizio formale o logico della motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta, incompatibilità con atti processuali), non limitarsi a sostenere una diversa lettura dei fatti o del ruolo ricoperto.
  • Le differenze temporalmente rilevanti tra le associazioni (durata dell'attività del sodalizio) e l'articolazione soggettiva possono giustificare aumenti diversi della pena per continuazione, purché adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile.

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