Parere n. 1528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento della nota prot. n.116151 del 5 novembre 2018 di rigetto dell’istanza di certificazione dello status di vittima della criminalità organizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota prefettizia del 5 novembre 2018, prot. n. 116151, recante il rigetto dell'istanza di certificazione dello status di vittima della criminalità organizzata.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente aveva chiesto la certificazione dello status di vittima innocente di mafia, inizialmente richiamando anche la legge n. 302/1990 e successivamente precisando di volere soltanto la certificazione, senza richiedere i benefici economici previsti dalla medesima legge. L'amministrazione ha negato la certificazione rilevando che essa presuppone il previo decreto di concessione dei benefici economici ex legge n. 302/1990 e che il ricorrente non aveva presentato tempestivamente la relativa domanda. Il ricorrente ha dedotto, con un unico ordine di censure, la violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 302/1990, dell'art. 1 della legge n. 407/1998 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 510/1999, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che le istanze del 2017 dovessero essere considerate domanda ai sensi della legge n. 302/1990, che il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale non fosse perentorio e che, comunque, il termine dovesse decorrere dalla conoscenza effettiva della sentenza, avvenuta secondo la sua prospettazione soltanto il 14 gennaio 2019. Ha inoltre contestato la necessità del previo riconoscimento dei benefici economici, prospettandone l'assurdità e l'illegittimità costituzionale. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per la proposizione di successivi ricorsi giurisdizionali e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.
Il parere
La Sezione ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente escluso l'improcedibilità, ritenendo non applicabile l'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, poiché i successivi provvedimenti di diniego impugnati in sede giurisdizionale riguardavano istanze diverse e non vi era identità dell'atto impugnato. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego della certificazione: ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 302/1990 e degli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 510/1999, la certificazione prefettizia dello status presuppone il previo decreto dell'amministrazione centrale di concessione dei benefici economici. Il ricorrente aveva invece presentato la domanda di concessione dei benefici soltanto il 15 febbraio 2019, oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale, risalente al 10 marzo 2013. La Sezione ha qualificato tale termine come decadenziale e perentorio, anche in ragione degli effetti preclusivi derivanti dal suo superamento. Ha inoltre escluso che il ricorrente ignorasse la sentenza fino al 14 gennaio 2019, poiché la decisione era già stata allegata alla prima istanza di certificazione del 28 novembre 2017. Infine, ha rilevato che il ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare dell'elargizione ex legge n. 302/1990, essendo già stato destinatario, per i medesimi fatti, di elargizioni pubbliche pari a euro 1.353.853,51, non cumulabili ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 302/1990.
Osservazioni
Improcedibilità e alternatività del ricorso straordinario
L'eccezione ministeriale è infondata: la proposizione di ricorsi giurisdizionali contro successivi dinieghi non determina l'improcedibilità del ricorso straordinario quando tali provvedimenti riguardano istanze diverse e manca quindi l'identità dell'atto impugnato richiesta dall'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971.
Presupposto della certificazione dello status
La certificazione prefettizia dello status di vittima della criminalità organizzata, disciplinata dall'art. 9, comma 2, della legge n. 302/1990 e dagli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 510/1999, può essere rilasciata soltanto dopo l'eventuale decreto dell'amministrazione centrale di concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 302/1990.
Termine per la domanda di concessione dei benefici
Il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 302/1990, ha natura decadenziale e perentoria. La domanda del 15 febbraio 2019, riferita a una sentenza divenuta irrevocabile il 10 marzo 2013, era pertanto tardiva.
Conoscenza della sentenza penale
Non è attendibile la dedotta conoscenza della sentenza soltanto il 14 gennaio 2019, poiché la decisione era già stata prodotta dal ricorrente come allegato alla prima istanza di certificazione presentata il 28 novembre 2017.
Non cumulabilità dei benefici
Anche a prescindere dalla tardività, il beneficio ex legge n. 302/1990 non sarebbe spettato, poiché l'art. 13, comma 2, ne esclude il cumulo con altre provvidenze pubbliche conferite o conferibili in ragione dei medesimi fatti. Il ricorrente aveva già ricevuto elargizioni statali per euro 1.353.853,51.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato
La preclusione non opera quando i ricorsi giurisdizionali riguardano provvedimenti diversi, adottati in relazione a istanze diverse, anche se connessi alla medesima vicenda.
Prevede l'elargizione economica in favore delle vittime della criminalità organizzata, subordinata, secondo l'orientamento richiamato, alla non partecipazione al fatto delittuoso e alla completa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
art. 6, comma 1, legge n. 302/1990
Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine è decadenziale e perentorio; il suo superamento determina la preclusione della domanda.
art. 9, comma 2, legge n. 302/1990
Costituisce la base normativa della certificazione dello status di vittima della criminalità organizzata.
art. 13, comma 2, legge n. 302/1990
le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria
Esclude il cumulo dell'elargizione con altre provvidenze pubbliche riferite ai medesimi fatti.
art. 20, commi 1 e 4, d.P.R. n. 510/1999
Disciplina, insieme agli artt. 19 e 20 del regolamento, il procedimento relativo alla certificazione dello status, che presuppone il previo decreto di concessione dei benefici.
È stato richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il parere non attribuisce alla disposizione una distinta incidenza decisiva sulla soluzione.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti.
Massime di principio
- La certificazione prefettizia dello status di vittima della criminalità organizzata, quando la disciplina applicabile la collega ai benefici della legge n. 302/1990, presuppone il previo decreto dell'amministrazione competente di concessione dell'elargizione prevista dalla legge.
- Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 302/1990 per la presentazione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ha natura decadenziale e perentoria, anche in assenza di un'espressa qualificazione legislativa, perché il suo superamento produce una preclusione.
- La decorrenza del termine per la domanda di concessione dei benefici è collegata al passaggio in giudicato della sentenza e non alla successiva conoscenza soggettiva dell'interessato, quando risulti comunque che la sentenza era già nella disponibilità del richiedente.
- L'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale opera con riferimento al medesimo atto: la proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un diverso provvedimento, anche relativo alla stessa vicenda sostanziale, non rende improcedibile il ricorso straordinario.
- Le elargizioni previste dalla legge n. 302/1990 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche, anche se già conferite o astrattamente conferibili, quando siano riconducibili alle medesime circostanze.
Rigetto del ricorso straordinario sulla certificazione dello status di vittima della criminalità organizzata
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro il diniego prefettizio della certificazione dello status di vittima innocente della criminalità organizzata. La certificazione era richiesta anche al fine di consentire ai figli l'esercizio del diritto all'assunzione previsto dalla normativa regionale richiamata negli atti.
Premesse e svolgimento della vicenda
L'interessato aveva presentato una prima istanza il 28 novembre 2017, successivamente integrata il 15 e il 18 dicembre 2017, chiedendo la certificazione dello status. Nell'ultima istanza aveva precisato di non voler fare riferimento alla legge n. 302/1990 e di richiedere soltanto la certificazione, senza i benefici economici connessi.
La Prefettura aveva espresso parere contrario, richiamando la pendenza di carichi pendenti, la carenza dei requisiti della domanda e il fatto che l'interessato avesse già beneficiato di provvidenze economiche previste dalla legge n. 44/1999. Il Ministero dell'interno aveva poi rigettato la domanda, rilevando che la certificazione prefettizia dello status presuppone il previo decreto di concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 302/1990. Tale decreto non risultava essere stato adottato, né risultava tempestivamente presentata la domanda di concessione.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 302/1990, dell'art. 1 della legge n. 407/1998 e dell'art. 20 del d.P.R. n. 510/1999, oltre all'eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.
In particolare, ha sostenuto:
- che le istanze del 2017 dovessero essere considerate anche come domanda di concessione dei benefici economici;
- che il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della legge n. 302/1990 non fosse perentorio;
- che il termine non dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale, ma dalla conoscenza effettiva della decisione;
- che la necessità del previo riconoscimento dei benefici economici per ottenere la certificazione fosse irragionevole e costituzionalmente illegittima.
Esame dell'eccezione di improcedibilità
Il Ministero aveva sostenuto l'improcedibilità del ricorso perché il ricorrente aveva successivamente impugnato in sede giurisdizionale altri dinieghi relativi alla certificazione.
La Sezione ha respinto l'eccezione. L'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce il ricorso straordinario quando il medesimo atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale. Nel caso esaminato, tuttavia, i ricorsi giurisdizionali riguardavano provvedimenti diversi, adottati in relazione a istanze successive. Mancando l'identità dell'atto impugnato, non operava la preclusione.
Presupposto della certificazione dello status
Nel merito, la Sezione ha ritenuto legittimo il diniego. L'art. 9, comma 2, della legge n. 302/1990 e gli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 510/1999 collegano la certificazione prefettizia dello status all'eventuale precedente decreto dell'amministrazione centrale di concessione dei benefici economici previsti dalla legge.
La richiesta del ricorrente non poteva quindi essere accolta autonomamente, in quanto la certificazione non costituisce, secondo il quadro normativo applicato dalla Sezione, un titolo svincolato dal procedimento di riconoscimento dei benefici economici.
Tardività della domanda di concessione dei benefici
Dagli atti risultava che la domanda di concessione dei benefici economici era stata presentata soltanto il 15 febbraio 2019. La sentenza penale relativa ai fatti era divenuta irrevocabile il 10 marzo 2013.
L'art. 6, comma 1, della legge n. 302/1990 impone la presentazione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La Sezione ha qualificato tale termine come vero termine decadenziale e perentorio, richiamando anche l'orientamento secondo cui la perentorietà può desumersi dagli effetti preclusivi o decadenziali prodotti dal superamento del termine.
La domanda del 15 febbraio 2019 era quindi irrimediabilmente tardiva.
Irrilevanza della dedotta conoscenza successiva della sentenza
Il ricorrente aveva sostenuto di avere conosciuto la sentenza soltanto il 14 gennaio 2019. La Sezione ha escluso tale ricostruzione, perché la sentenza era già stata prodotta come allegato alla prima istanza di certificazione del 28 novembre 2017.
La disponibilità della decisione già nel 2017 escludeva, sul piano fattuale, che il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza soltanto nel gennaio 2019 e confermava la tardività della successiva domanda di benefici.
Non cumulabilità delle provvidenze
La Sezione ha aggiunto un'ulteriore ragione ostativa. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 302/1990, le elargizioni previste dalla legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche, in unica soluzione o a carattere non continuativo, riconducibili alle medesime circostanze.
Dalla documentazione risultava che il ricorrente aveva già ricevuto dallo Stato, per i medesimi fatti, elargizioni pari a euro 1.353.853,51. Pertanto, anche ove la domanda fosse stata tempestiva, il beneficio ex legge n. 302/1990 non sarebbe stato cumulabile.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondate le censure dedotte, ha escluso l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, ha confermato la legittimità del diniego della certificazione. Il parere conclusivo è stato quindi di rigetto del ricorso straordinario.
È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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