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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30089/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto il suo appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. La difesa contestava, in sostanza, la valutazione di attualità della pericolosità sociale, ritenendo non adeguatamente dimostrata la persistenza del rischio di recidiva. I giudici di merito avevano invece fondato il giudizio sulla gravità del reato presupposto, sull'appartenenza dell'interessato ad associazione per delinquere di stampo mafioso, sul ruolo apicale rivestito e su una precedente misura di sorveglianza speciale, ritenendo non emersi elementi concreti idonei a far ritenere scemata la pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse formulato un giudizio completo, logico e privo di fratture motivazionali sulla persistenza attuale della pericolosità sociale, valorizzando correttamente i fatti di reato pregressi e la prognosi sfavorevole circa la commissione di nuovi reati. Ha inoltre osservato che la critica del ricorrente si risolveva nella contestazione di apprezzamenti discrezionali di merito non censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione della gravità dei fatti e degli indici rilevanti nel giudizio di pericolosità.

  • art. 202 c.p.

    Indicata come norma che disciplina l'applicazione della misura di sicurezza in presenza di pericolosità sociale.

  • art. 203 c.p.

    Richiamata per affermare che la misura di sicurezza richiede l'accertamento della persistente pericolosità sociale al momento della sua applicazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di una misura di sicurezza personale nei confronti di un condannato è necessario accertare, al momento dell'effettiva applicazione, la persistenza attuale della pericolosità sociale, formulando una prognosi sfavorevole sulla probabilità di commissione di ulteriori reati.
  • Nel giudizio di pericolosità il giudice può valorizzare i fatti costituenti reato nella loro oggettività, specie quando per gravità e specificità assumano rilievo significativo, insieme agli indici desumibili dalla condotta e dal ruolo rivestito dall'interessato.
  • La censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o degli indici di pericolosità già apprezzati dal giudice specializzato, quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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