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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26066/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava costi ritenuti non deducibili e detrazioni IVA reputate indebite, assumendo che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti e servissero a celare, mediante interposizione fittizia, rapporti di lavoro subordinato in realtà posti in essere da una società terza. Dopo il rigetto dell'appello dell'ufficio da parte del giudice regionale, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sosteneva che la CTR si fosse limitata a formule apodittiche e a una motivazione solo apparente, senza esaminare in modo intelligibile i motivi di gravame e senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sentenza della CTR era nulla per motivazione apparente, perché non dava conto in modo sufficiente delle critiche mosse dall'appellante alla decisione di primo grado né delle ragioni del loro rigetto, limitandosi a una clausola generica e conclusiva non agganciata al compendio istruttorio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità della sentenza è veicolata come vizio processuale deducibile in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come fonte costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    L'omessa o apparente motivazione integra nullità della sentenza per violazione del contenuto essenziale della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario la sentenza è nulla se manca l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto.

  • D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiamato insieme all'art. 36 a fondamento del requisito motivazionale delle sentenze tributarie.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione, gli elementi di fatto valorizzati e l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla se si limita ad adesione apodittica alla decisione di primo grado o a formule generiche, senza dare conto delle censure specifiche dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se rende comunque percepibile che il giudice di appello ha esaminato i motivi di gravame e li ha ritenuti infondati; in difetto, la sentenza è nulla.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione deve consentire di verificare che il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata e non con affermazioni sganciate dal compendio istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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