Cassazione Penale, Sentenza n. 33639/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto errore: 1) violazione del diritto di difesa per una presunta impedita partecipazione/illustrazione orale in udienza pubblica del 22/10/2024 a causa di un avviso di cancelleria ritenuto fuorviante; 2) errore di fatto nella declaratoria di inammissibilità dei motivi di cassazione, con particolare riferimento alla dedotta mancata acquisizione dei certificati ritenuti falsi, alla utilizzabilità delle intercettazioni (in particolare dell'intercettazione ambientale del 14/4/2018) e alla qualificazione giuridica dei fatti (art. 479 vs art. 481 c.p.), nonché alla pretesa preclusione derivante dalla scelta del rito abbreviato
La decisione
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Sulla questione procedurale, la Corte ha chiarito che l'avviso di cancelleria che indica la "pubblica udienza" non equivale a una fissazione automatica della trattazione partecipata: la partecipazione orale richiede una specifica e tempestiva richiesta per convertire la pubblica udienza in udienza partecipata (termini perentori previsti dall'art. 611), salvo che la Corte disponga d'ufficio la trattazione partecipata. Non sussiste quindi un impedimento incolpevole alla difesa. Sul merito, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione della Sesta Sezione: molte questioni sollevate erano state effettivamente dedotte o erano inammissibili per mancanza di specificità; la falsità delle certificazioni risultava in modo manifesto dal contenuto delle conversazioni intercettate rendendo superflua l'acquisizione dei documenti; la derubricazione a art. 481 c.p. non era stata dedotta con la dovuta specificità e la qualificazione del medico come pubblico ufficiale e delle certificazioni come atti pubblici (art. 479 c.p.) è stata ritenuta corretta. Conseguentemente non è stato rilevato errore ai sensi dell'art. 625-bis e la decisione impugnata è confermata.
Norme richiamate
Norma che consente la revisione in sede di cassazione per errore di fatto; il Collegio ha valutato e ritenuto non provato l'errore dedotto dalla difesa.
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio
La comunicazione di cancelleria ha funzione informativa ma non sostituisce la necessaria istanza di trattazione orale da parte delle parti quando richiesta dal termine perentorio previsto da art. 611.
art. 611 cod. proc. pen. (commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater)
Comma 1-bis: "Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza"; Comma 1-ter e 1-quater disciplinano termini perentori e la possibilità della Corte di disporre d'ufficio la trattazione in pubblica udienza.
Stabiliscono che la trattazione partecipata richiede una richiesta formale entro termini perentori e che la Corte può comunque disporre d'ufficio la partecipazione per rilevanza delle questioni; ciò ha portato il Collegio a ritenere legittima la procedura seguita.
Norma sul processo camerale; richiamata nel combinato con art. 611 per distinguere le diverse forme di trattazione.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per omessa deduzione dei motivi in sede di appello; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze non erano state dedotte con la necessaria specificità in appello e quindi risultavano inammissibili in cassazione.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Limiti del rito abbreviato con riguardo ad alcune deduzioni probatorie; la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato può precludere alcune doglianze sul compendio probatorio, ma non ogni censura fondata su specifici profili non preclusi.
artt. 319, 321, 479, 110, 61 n.2, cod. pen.
Norme penali richiamate nell'imputazione (corruzione, falso in atto pubblico, concorso); il Collegio ha confermato la corretta applicazione della fattispecie di cui all'art. 479 c.p. con riguardo alle certificazioni rilasciate dal medico operante in struttura pubblica.
Falso in certificazioni private; la difesa aveva prospettato la possibile riconduzione a questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata proposta con la specificità necessaria e che la qualificazione come atto pubblico fosse fondata.
Disciplina dei limiti alle intercettazioni; la questione sulla inutilizzabilità per superamento dei limiti è stata richiamata ma non efficacemente dedotta in appello con la specificità richiesta.
artt. 235 e 253 cod. proc. pen.
Norme sulla acquisizione e produzione di documenti e sugli obblighi istruttori; richiamate dalla difesa in relazione alla mancata acquisizione dei certificati, ma il Collegio ha ritenuto che la prova emergesse comunque dalle intercettazioni.
Massime di principio
- La dicitura "pubblica udienza" nella comunicazione di cancelleria non sostituisce la richiesta formale e tempestiva della parte per ottenere la trattazione "partecipata": è necessario presentare l'istanza nei termini perentori previsti (art. 611) salvo che la Corte disponga d'ufficio la trattazione.
- In casse procedurali, la mancata acquisizione di documenti può essere irrilevante se la prova della falsità emerge chiaramente da altri elementi (es. conversazioni intercettate) valutati dai giudici di merito.
- Motivi non dedotti con la dovuta specificità in sede di appello possono essere ritenuti inammissibili in cassazione (art. 606, comma 3); è quindi fondamentale devolvere con precisione le questioni rilevanti già nel gravame.
- La scelta del rito abbreviato pone limiti alle contestazioni sul compendio probatorio, ma non esclude automaticamente tutte le doglianze fondate su profili non preclusi o su questioni di diritto; occorre verificare caso per caso.
- La riclassificazione giuridica di una condotta (es. art. 479 vs art. 481 c.p.) richiede argomentazione specifica e puntuale in appello: deduzioni generiche o sollevate solo oralmente rischiano di non essere considerate in sede di legittimità.
- Se si contesta l'utilizzabilità di intercettazioni per superamento dei limiti normativi, la questione deve essere sollevata e motivata con chiarezza e tempestività nei gradi precedenti per non essere preclusa in cassazione.
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