Cassazione Penale, Ordinanza n. 28201/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e per evasione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di stupefacenti, contestando la prova della destinazione della sostanza a fini di spaccio; il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva e la misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, rilevando che la Corte territoriale aveva congruamente spiegato la prova della destinazione allo spaccio valorizzando quantitativo di droga sequestrata, rinvenimento di materiale per il confezionamento e appunti manoscritti con cifre e nomi riferibili all'attività di spaccio. Ha ritenuto il secondo motivo generico, osservando che il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva era imposto dal dettato normativo e che la pena era adeguatamente giustificata dalla gravità dei fatti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie; la prova della finalità di spaccio grava sull'accusa e può essere tratta da plurimi indici oggettivi e soggettivi.
Il ricorso riguarda anche la condanna per evasione, ma nel testo non emergono specifiche censure decisive su questo capo, essendo il motivo definito in termini generici o non specifici.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e poi confermata in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la destinazione ad uso non personale non integra una causa di non punibilità, ma costituisce elemento della fattispecie che deve essere provato dall'accusa.
- La prova della finalità di spaccio può essere desunta da elementi indiziari complessivi, come quantità della sostanza, presenza di strumenti per il confezionamento e annotazioni contabili o nominativi compatibili con cessioni illecite.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla destinazione della sostanza è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa lettura del materiale probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche sul trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva può essere imposto dalla disciplina applicabile e non richiede una motivazione analitica ulteriore quando la pena sia comunque giustificata dalla gravità del fatto.
Come è indicizzato
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