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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01064/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite originava da un giudizio promosso da un proprietario di un immobile per ottenere il risarcimento dei costi necessari a eliminare difetti e difformità della propria villetta a schiera, deducendo la responsabilità ex art. 1669 c.c. dei soggetti coinvolti nella costruzione e nella direzione dei lavori, tra cui un geometra incaricato della progettazione architettonica e della direzione lavori. In primo grado, dopo la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di uno dei convenuti poi falliti, il tribunale aveva condannato il professionista al risarcimento di una quota dei danni e la sua compagnia assicuratrice a tenerlo indenne nei limiti della polizza. In appello, la compagnia assicuratrice del professionista aveva ottenuto una riforma della decisione, con rideterminazione della quota a carico del professionista e della relativa manleva. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi: (1) denunciava la violazione degli artt. 2055 e 1301 c.c., sostenendo che la rinuncia del danneggiato nei confronti delle imprese fallite dovesse essere qualificata come remissione del debito solidale con effetto liberatorio anche per gli altri condebitori, o comunque con necessaria detrazione della quota dei debitori rimessi, con conseguente riduzione della sua obbligazione alla sola quota a lui direttamente imputabile; (2) denunciava la violazione dell’art. 1917 c.c. e contestava l’interpretazione della clausola di polizza che aveva limitato la manleva, sostenendo che l’assicurazione professionale dovesse coprire integralmente quanto dovuto al terzo per i danni derivanti dall’attività professionale, senza equiparare le imprese coobbligate ad altri professionisti non assicurati. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un novum: negli atti risultava una rinuncia agli atti del giudizio, atto processuale ex art. 306 c.p.c., mentre la tesi della rinuncia al diritto sostanziale/remissione del debito solidale non era stata devoluta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente richiamando l’art. 1917 c.c., investiva in realtà solo l’interpretazione di clausole contrattuali della polizza, senza censurare i canoni ermeneutici, risolvendosi così in una richiesta di nuovo esame del merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista. Ha ritenuto che la tesi sulla remissione del debito solidale fosse nuova rispetto al tema della semplice rinuncia agli atti già trattato nei gradi di merito e che, dunque, non potesse essere prospettata per la prima volta in cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla polizza assicurativa perché diretta a contestare l’interpretazione del contratto e la valutazione di merito compiute dal giudice d’appello, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali ai controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    norma posta a fondamento dell’azione risarcitoria per gravi difetti dell’opera edilizia

  • art. 2055 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della responsabilità solidale tra i coobbligati

  • art. 1301 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la rinuncia/remissione nei confronti di alcuni debitori solidali dovesse estendersi o incidere anche sulle quote degli altri

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la rinuncia agli atti come atto processuale che estingue il processo nei limiti in cui è accettata

  • art. 308 c.p.c.

    menzionato in relazione all’eventuale impugnazione del provvedimento sull’estinzione del processo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1917 c.c.

    norma sull’assicurazione della responsabilità civile, evocata per sostenere l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato per quanto dovuto al terzo

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati implicitamente dalla Corte come canoni ermeneutici non specificamente dedotti dal ricorrente

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • La deduzione per cassazione di una questione giuridica presuppone che il tema sia stato effettivamente devoluto ai giudici di merito: una diversa qualificazione dell’atto o del rapporto, introdotta per la prima volta in sede di legittimità, integra un novum e rende il motivo inammissibile.
  • La rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. è atto processuale e non equivale, di per sé, a remissione del debito o rinuncia al diritto sostanziale; per invocare gli effetti dell’art. 1301 c.c. occorre che risulti una vera remissione della obbligazione e che la questione sia stata tempestivamente posta.
  • In materia di responsabilità solidale, l’applicazione delle regole sulla remissione del debito richiede la chiara identificazione dell’atto sostanziale di liberazione del debitore e della relativa eventuale riserva verso gli altri coobbligati; non basta la sola estinzione processuale del giudizio nei confronti di alcuni convenuti.
  • La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione l’interpretazione di clausole contrattuali e la valutazione del merito è inammissibile se non denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
  • L’assicurazione della responsabilità civile professionale va interpretata secondo il contenuto della polizza e delle clausole di esclusione o limitazione; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura fattuale del contratto a quella accolta dal giudice di merito se non si censura in modo specifico l’erronea applicazione delle regole di interpretazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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