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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11212/2020 del 11/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al pagamento della TIA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso originario; la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 2837/39/15 depositata il 19 maggio 2015, aveva accolto l’appello della società di gestione e rigettato la domanda della contribuente, ritenendo che il Comune di Latina potesse istituire la TIA 1 con deliberazione n. 44 del 2006 in base all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 238, sostenendo che, dopo la soppressione della TIA 1, la disciplina transitoria consentiva di proseguire nell’applicazione dei regimi regolamentari già vigenti, ma non di istituire nuovamente la TIA 1; l’eventuale nuova tariffa prevista dal Codice dell’ambiente era la TIA 2 e richiedeva la relativa disciplina attuativa. In via preliminare, la società aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il Comune aveva ripreso in carico nel 2013 la gestione della tariffa e il contenzioso. Nel corso del giudizio di cassazione era inoltre sopravvenuto il fallimento della società, dichiarato il 7 dicembre 2016.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il trasferimento a titolo particolare del rapporto controverso non determina, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la sostituzione automatica della parte originaria, salva l’intervento o la chiamata del successore e l’estromissione dell’alienante con l’accordo delle parti. Ha inoltre precisato che il fallimento della controricorrente, intervenuto dopo la notificazione del ricorso, non produce interruzione nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio; la riassunzione era quindi inutiliter data. Nel merito, ha accolto l’unico motivo: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA 1 era soppressa. Le disposizioni transitorie mantenevano applicabili le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti, ma non consentivano ai Comuni che ancora applicavano la TARSU di passare alla TIA 1. La deliberazione comunale del 30 maggio 2006 istitutiva della TIA 1 era pertanto illegittima. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze del quadro normativo e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che tale norma abbia consentito di continuare a istituire la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1) successivamente alla sua soppressione.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sulla tariffa, contestando l’interpretazione adottata dalla CTR.

  • art. 299 c.p.c.

    Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall’impulso d’ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall’art. 299 c.p.c. e s.s. e dunque anche per il caso di fallimento di una delle parti.

    Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per gli eventi contemplati dall’art. 299 c.p.c., compreso il fallimento di una parte, poiché il giudizio è dominato dall’impulso d’ufficio.

  • art. 111 c.p.c.

    L’eccezione è infondata, tenuto conto che la successione nei rapporti giuridici, anche contenziosi, nella gestione della tariffa TIA trova disciplina nell’art. 111 c.p.c., secondo il quale, nel caso in cui nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue sempre tra le parti originarie, salva la possibilità che il successore a titolo particolare (nella fattispecie in esame il Comune di Latina) intervenga o sia chiamato in causa, con conseguente estromissione dell’alienante (nella fattispecie la Latina Ambiente s.p.a.), solo sull’accordo delle parti.

    Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo non sostituisce automaticamente la parte originaria: il processo prosegue tra le parti iniziali e l’estromissione dell’alienante richiede l’accordo delle parti, ferma la possibilità di intervento o chiamata del successore.

  • art. 238, commi 1, 6 e 11, D.Lgs. n. 152/2006

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte –, condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 152, la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato).

    L’art. 238 sopprime la TIA 1 dall’entrata in vigore della disposizione. La salvaguardia transitoria conserva le discipline regolamentari già vigenti in attesa della nuova tariffa e dei relativi adempimenti, ma non autorizza l’istituzione successiva della TIA 1.

  • art. 49, commi 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 22/1997

    In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari “vigenti” e ai “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all’istituzione della TIA 1, poteva residuare, all’indomani della soppressione di tale tassa.

    Dopo la soppressione della TIA 1, le disposizioni transitorie non ne consentono una nuova istituzione; la disciplina previgente sopravvive soltanto nei limiti delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti attuativi già vigenti.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte –, condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 152, la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato).

    La clausola di continuità dell’art. 264 mantiene applicabili i provvedimenti attuativi della normativa previgente fino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti della nuova disciplina; non proroga la possibilità di istituire la TIA 1.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e non residuano profili controversi rilevanti, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • La soppressione della TIA 1 disposta dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 impedisce ai Comuni che non l’avevano già adottata di istituirla successivamente; le disposizioni transitorie conservano soltanto l’applicazione dei regimi regolamentari e dei provvedimenti attuativi già vigenti, in attesa della disciplina della nuova tariffa.
  • Il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 non autorizza, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il passaggio dalla TARSU alla TIA 1, ormai soppressa.
  • Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo non determina di per sé la sostituzione della parte originaria: il giudizio prosegue tra le parti iniziali e l’estromissione dell’alienante presuppone l’accordo delle parti.
  • Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non si applica l’interruzione del processo per il fallimento di una parte sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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