Cassazione Civile, Sentenza n. 11211/2020 del 11/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui era richiesto alla contribuente il pagamento della TIA1 per il conguaglio degli anni 2006-2007 e per l’anno 2008. La contribuente aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 720/39/13 depositata il 28 novembre 2013, aveva accolto l’appello della società resistente e rigettato il ricorso originario, ritenendo legittima la deliberazione comunale n. 44 del 2006 istitutiva della TIA1. Con un unico motivo, formalmente prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e ricondotto dalla Corte a violazione di legge sostanziale, la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la mancata valutazione della questione decisiva se il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, e il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, consentissero ai Comuni di introdurre la TIA1 dopo la sua soppressione. Sosteneva che la deliberazione comunale dovesse essere disapplicata e che le somme non fossero dovute. La resistente eccepiva l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancata individuazione dell’errore imputato alla sentenza. La Corte ha inoltre rilevato che il successivo fallimento della resistente, dichiarato il 7 dicembre 2016, non determinava interruzione del giudizio di Cassazione, né utilità della riassunzione effettuata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità della resistente, perché dal motivo risultava chiaramente che la censura riguardava l’omessa valutazione degli argomenti posti a fondamento dell’illegittimità della deliberazione comunale. Ha precisato che il fallimento della resistente, intervenuto dopo la notificazione del ricorso, non produceva effetti interruttivi nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, e rendeva inutile la riassunzione. Ha accolto l’unico motivo, riqualificandolo come denuncia di violazione di legge sostanziale. Ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il 29 aprile 2006, la TIA1 era soppressa e che il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 non consentiva ai Comuni che applicavano ancora la TARSU di passare alla TIA1. Le norme di salvaguardia mantenevano applicabili le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti, ma non autorizzavano l’istituzione ex novo della TIA1; le proroghe del termine per approvare il bilancio comunale non attribuivano tale potere. La deliberazione comunale n. 44 del 2006, adottata il 30 maggio 2006 per istituire la TIA1, era quindi illegittima. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze normative e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 49 D.Lgs. n. 22/1997
La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
La TIA1 istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è stata soppressa dall’entrata in vigore della disciplina del 2006, salvi gli effetti delle specifiche disposizioni transitorie.
art. 11 D.P.R. n. 158/1999
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., Sez. 5, n. 1999 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 33424 del 2018), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato.
Il regime transitorio del D.P.R. n. 158 del 1999 è cessato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il 29 aprile 2006; non poteva quindi fondare, dopo tale data, il passaggio alla TIA1 da parte dei Comuni che applicavano la TARSU.
art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
La disposizione ha soppresso la TIA1 dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, facendo venir meno la possibilità di istituirla successivamente.
art. 238, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006
Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti
La clausola transitoria conserva le discipline regolamentari già vigenti, ma non autorizza un Comune che applicava la TARSU a istituire ex novo la TIA1 dopo la sua soppressione.
art. 264, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 152/2006
In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari “vigenti” e ai “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all’istituzione della TIA 1, poteva residuare, all’indomani della soppressione di tale tassa.
La continuità normativa salvaguarda i provvedimenti attuativi già esistenti, ma non mantiene in vita un regime transitorio ulteriore che consenta di istituire la TIA1 dopo la sua soppressione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso, da riqualificare (v. Cass. Sez. U, n. 17931 del 2013), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge (sostanziale), è fondato e deve pertanto essere accolto.
La qualificazione del motivo di ricorso per cassazione dipende dal suo effettivo contenuto deduttivo, non dalla sola norma processuale indicata dalla parte; la censura è stata quindi esaminata come violazione di legge sostanziale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Tale eccezione è senza dubbio infondata, tenuto conto che dalla lettura del motivo di ricorso, sopra sinteticamente riportato, si evince con chiarezza che la censura consiste proprio nella mancata valutazione degli argomenti dedotti dalla contribuente a sostegno della ritenuta illegittimità della menzionata deliberazione.
Il requisito di specificità del motivo è soddisfatto quando dal ricorso è identificabile con chiarezza l’errore imputato al giudice e la questione che questi avrebbe omesso di valutare.
art. 299 c.p.c.
Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall’impulso d’ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall’art. 299 c.p.c. e s.s. (v., ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 1757 del 2016; Cass., Sez. 3, n. 24635 del 2015; Cass., Sez. 1, n. 22624 del 2011; Cass. Sez. U, n. 14385 del 2007) e dunque anche per il caso di fallimento di una delle parti (cfr., con riferimento alla riformulazione dell’art. 43 L. Fall., Sez. 1, n. 27143 del 2017 e Cass., Sez. L, n. 21153 del 2010).
Nel giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non si applica l’interruzione del processo prevista dall’art. 299 c.p.c., neppure quando una parte sia dichiarata fallita.
art. 384 c.p.c.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non residuano questioni rilevanti, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, 29 aprile 2006, la TIA1 prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è soppressa; un Comune che a quella data applicava la TARSU non può passare successivamente alla TIA1.
- Le disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 152 del 2006 mantengono efficaci le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti, ma non consentono di adottare dopo la soppressione nuove deliberazioni istitutive della TIA1.
- La proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione comunale non attribuisce al Comune il potere di istituire una tariffa già soppressa dalla legge.
- Nel giudizio di Cassazione il motivo va qualificato in base al suo contenuto effettivo; la non corretta indicazione della categoria di vizio non impedisce l’esame della censura secondo la sua reale natura deduttiva.
- Il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e non è soggetto all’interruzione del processo conseguente al fallimento di una parte.
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