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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11216/2020 del 11/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune aveva richiesto alla società, con cartella notificata il 17 settembre 2008, il pagamento di Euro 40.839,38 a titolo di TARSU per il 2007, per omesso versamento relativo a una struttura alberghiera dotata di ristorante. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendone la carenza di motivazione e contestando le tariffe comunali: sosteneva che la tariffa alberghiera fosse illegittimamente distinta e molto superiore a quella delle abitazioni, nonostante l’accostamento delle categorie previsto, in via di massima, dall’art. 68, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 507 del 1993; aveva inoltre invocato la stagionalità dell’attività e l’esenzione per i periodi di mancato uso. La CTP di Nuoro aveva respinto il ricorso; la CTR della Sardegna aveva accolto l’appello, disapplicando la delibera tariffaria comunale per ingiustificata disparità di trattamento e carenza di motivazione, pur respingendo la censura sulla motivazione della cartella. Il Comune ha proposto sei motivi: 1) violazione del principio di non contestazione, perché la motivazione della delibera non sarebbe stata contestata; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la contribuente non avrebbe dedotto quel vizio; 3) omesso esame della delibera, che sarebbe stata adeguatamente motivata; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993, perché la classificazione e la differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni sarebbero legittime senza una motivazione specifica, considerata la notoria maggiore produzione di rifiuti degli alberghi; 5) violazione dell’art. 69 dello stesso decreto, perché, disapplicata la tariffa 2007, avrebbe dovuto applicarsi quella previgente; 6) violazione del principio europeo «chi inquina paga», per l’esonero dal tributo nonostante la fruizione del servizio. La società ha eccepito il giudicato interno sul potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi: insufficiente motivazione della cartella; omessa pronuncia sulla tardiva adozione della delibera tariffaria del 2007; omessa pronuncia sulla stagionalità e sulla mancata applicazione dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti sia le conseguenze della disapplicazione della delibera. Ha rigettato i primi due motivi principali, affermando che il giudice tributario può e deve disapplicare d’ufficio gli atti generali presupposti dall’atto impositivo quando ne rilevi l’illegittimità e questi siano coinvolti nella controversia, senza essere vincolato dalle specifiche deduzioni delle parti. Ha accolto il quarto motivo: l’indicazione dell’art. 68, comma 2, secondo cui le categorie vanno individuate «in via di massima», non impedisce di distinguere alberghi e abitazioni; la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi costituisce dato di comune esperienza e la classificazione comunale, quale atto generale, non richiede una motivazione specifica per discostarsi da quella indicativa della legge. La differenza tariffaria non è di per sé illegittima; una disparità potrebbe ricorrere se fosse dimostrato che la differenza non è giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie, circostanza non dedotta né dimostrata nel caso concreto. Il terzo, quinto e sesto motivo principale sono rimasti assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato interamente rigettato: la cartella poteva essere emessa sulla base di dati già acquisiti e non modificati, senza un nuovo avviso di accertamento, e la contribuente non aveva allegato una diversa attività accertativa per il 2007; non sussisteva omessa pronuncia sulla tempestività della delibera, questione implicitamente rigettata, e la delibera del 28 febbraio 2007 era tempestiva rispetto al termine per il bilancio, prorogato al 30 aprile 2007; la censura sulla stagionalità era stata assorbita dalla decisione allora resa sulla tariffa. Cassata la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, dalla ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992

    Com’è noto infatti, in virtù del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare il regolamento o l’atto generale che sia rilevante ai fini della decisione, se lo ritiene illegittimo.

    Il giudice tributario può disapplicare il regolamento o l’atto amministrativo generale rilevante per la decisione quando lo ritenga illegittimo; il potere-dovere può essere esercitato d’ufficio, purché l’atto sia coinvolto nella controversia, e incontra il limite del giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.

  • art. 68, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993

    La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede infatti alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

    L’elencazione delle categorie nell’art. 68, comma 2, ha valore indicativo e non vincola il Comune a mantenere alberghi e abitazioni nella stessa categoria. La classificazione comunale che se ne discosti non richiede una motivazione specifica.

  • art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Si deve solo precisare che non assume rilievo, in senso contrario a quanto appena affermato, il disposto dal D.Lgs. cit., art. 69, comma 2, sopra riportato, che attiene, non alla diversa classificazione dei locali, ma alla determinazione della tariffa, tenuto conto che, come già evidenziato, tale disposizione riguarda la determinazione della tariffa applicabile a ciascuna delle diverse categorie, e non la formazione delle categorie a cui applicare le diverse tariffe, e attiene alla necessità di esternare gli elementi di riscontro che hanno portato alla determinazione di quella tariffa in rapporto ai costi del servizio.

    L’obbligo di indicare le ragioni e i dati di riscontro previsto dal comma 2 riguarda il rapporto tra tariffe e costi del servizio per ciascuna categoria, non la scelta di formare categorie distinte.

  • art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    A tali conclusioni conduce, non solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma anche la correlazione esistente tra la stessa e il D.Lgs. cit., precedente art. 65, comma 2, dal quale si evince la stretta dipendenza tra determinazione della tariffa e costi di smaltimento.

    La determinazione delle tariffe deve mantenere una relazione con i costi di smaltimento, secondo i criteri di commisurazione previsti dalla disciplina TARSU.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Nel caso di specie tuttavia, la contribuente non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale norma, non avendo dedotto di avere presentato le menzionate denunce, limitandosi a dedurre genericamente il diritto all’esenzione per la stagionalità della propria attività senza neppure descrivere i locali e le loro caratteristiche.

    L’esclusione dalla tassa per locali non produttivi di rifiuti o obiettivamente inutilizzabili durante l’anno richiede che le circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrate mediante elementi obiettivi o documentazione idonea; la sola allegazione generica della stagionalità non è sufficiente.

  • art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    Questa Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. cit., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvo il caso di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.

    Il Comune può liquidare e iscrivere a ruolo la TARSU non pagata sulla base dei ruoli precedenti, senza notificare un nuovo accertamento, se utilizza dati già acquisiti e non modificati; la facoltà è eccezionale e non si estende ai casi che richiedono un nuovo accertamento, salve le ipotesi di omessa o infedele denuncia.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

    Quando la tassa è liquidata e iscritta a ruolo secondo la procedura speciale dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, la cartella è legittima se presenta i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio d’omessa pronuncia è infatti configurabile quando manca completamente il provvedimento del giudice, indispensabile per la soluzione del caso concreto, e deve pertanto essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

    Non sussiste omessa pronuncia quando una questione è stata implicitamente o esplicitamente assorbita da un’altra statuizione. Il vizio ricorre solo se manca una decisione necessaria per definire la controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Come di recente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 640 del 14/01/2019, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, contenute nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della medesima norma, una volta correttamente individuata ed interpretata.

    La violazione di legge riguarda l’erronea individuazione, interpretazione o affermazione della regola giuridica; la falsa applicazione concerne invece la sussunzione della fattispecie concreta in una norma non pertinente o la derivazione di conseguenze incompatibili con la sua corretta interpretazione. Il ricorrente deve indicare la norma e illustrare la situazione fattuale cui chiede di applicarla.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare d’ufficio un regolamento o un atto amministrativo generale presupposto dall’atto impositivo, se rilevante per la decisione e ritenuto illegittimo; non occorre che la parte abbia articolato uno specifico motivo sul vizio riscontrato, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio. Il limite è costituito dal giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità dell’atto.
  • La classificazione comunale ai fini TARSU può discostarsi dalle categorie indicate dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che costituiscono indicazioni di massima; la scelta di distinguere alberghi e abitazioni non richiede una motivazione specifica.
  • La maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi rispetto alle abitazioni è dato di comune esperienza e giustifica, di per sé, la previsione di una tariffa alberghiera più elevata. La differenza tariffaria non è automaticamente illegittima: il vizio di disparità di trattamento richiede che sia dimostrato che essa non è giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie.
  • L’obbligo di indicare nella delibera tariffaria i dati e le ragioni di riscontro riguarda la relazione tra tariffa e costi del servizio per ciascuna categoria, non la formazione o la diversa classificazione delle categorie di locali.
  • L’esclusione dalla TARSU per stagionalità o inutilizzabilità dei locali presuppone che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e comprovate da elementi obiettivi o documentazione idonea; la deduzione generica della stagionalità dell’attività non basta.
  • Non sussiste omessa pronuncia se la questione è implicitamente assorbita da una statuizione incompatibile con il suo esame o che ne rende superflua la decisione. Nell’assorbimento proprio, la parte vittoriosa che intenda ottenere l’esame della questione in caso di cassazione deve riproporla nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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