Cassazione Civile, Sentenza n. 11217/2020 del 11/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune aveva chiesto alla società, proprietaria di una struttura alberghiera con ristorante, il pagamento di Euro 11.469,46 per TARSU relativa al 2005, mediante cartella emessa per un pagamento inferiore al dovuto. La società aveva impugnato la cartella lamentandone il difetto di motivazione e contestando la determinazione dell’imposta, anche per il mancato riconoscimento dell’uso stagionale dei locali e per la differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni. La CTP di Nuoro aveva escluso il difetto di motivazione della cartella, ma accolto il ricorso disapplicando la delibera comunale che applicava agli alberghi una tariffa distinta e superiore rispetto alle abitazioni; la CTR della Sardegna aveva respinto l’appello del Comune, ritenendo ingiustificata la differenziazione e non adeguatamente motivato lo scostamento dalla classificazione indicata in via di massima dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 68, sostenendo che la classificazione comunale può distinguere alberghi e abitazioni senza specifica motivazione, poiché la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza; (2) violazione dell’art. 69, deducendo che, disapplicata la tariffa dell’anno, avrebbe dovuto applicarsi quella previgente anziché annullarsi integralmente la cartella; (3) violazione del principio unionale “chi inquina paga”, per l’esonero dal tributo nonostante la fruizione del servizio; (4) nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria. La società ha eccepito il giudicato interno sul potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla censura di carenza o insufficienza di motivazione della cartella, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e alla L. n. 212 del 2000, art. 7.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia, in via subordinata, le conseguenze che ne erano state tratte. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la censura indicava con chiarezza la regola giuridica contestata e la valutazione alternativa richiesta. Il primo motivo principale è stato accolto: l’indicazione dell’art. 68, comma 2, dei gruppi di attività da considerare “in via di massima” non impedisce al Comune di classificare separatamente gli alberghi dalle abitazioni, né impone una motivazione specifica dello scostamento; la maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti costituisce un dato di comune esperienza. Una tariffa alberghiera molto più elevata non determina da sola una disparità illegittima: il vizio può sussistere se la differenza non è giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio nelle rispettive categorie, ma la contribuente non aveva allegato e provato elementi concreti sufficienti a dimostrarlo. Gli altri tre motivi principali sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato: in presenza dei presupposti per la liquidazione sulla base dei ruoli precedenti, delle denunce o di accertamenti già notificati, la cartella può essere emessa senza un nuovo avviso di accertamento e, in difetto di allegazioni contrarie, è sufficiente che presenti i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito, con rigetto dell’impugnazione originaria della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In via generale, nell’enunciare il motivo d’impugnazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente deve indicare la norma interessata dalla censura, spiegando le ragioni in forza delle quali ritiene che vi sia stata la violazione o la falsa applicazione di legge.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare la norma e spiegare l’errore giuridico denunciato, indicando adeguatamente la situazione di fatto cui si chiede di applicare una valutazione giuridica diversa da quella del giudice di merito.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, fissa dei criteri tassativi per la determinazione del tributo, prevedendo che la TARSU debba essere corrisposta in base a tariffe – determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti – risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
La tariffa TARSU deve essere determinata per categorie o sottocategorie omogenee considerando il costo di smaltimento e coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68
La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
I gruppi di attività indicati dall’art. 68, comma 2, sono criteri orientativi, non vincolanti; il Comune può classificare separatamente alberghi e abitazioni senza motivare specificamente lo scostamento.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2
Si deve solo precisare che non assume rilievo, in senso contrario a quanto appena affermato, il disposto dal D.Lgs. cit., art. 69, comma 2, sopra riportato, che attiene, non alla diversa classificazione dei locali, ma alla determinazione della tariffa, tenuto conto che, come già evidenziato, tale disposizione riguarda la determinazione della tariffa applicabile a ciascuna delle diverse categorie, e non la formazione delle diverse categorie a cui applicare le diverse tariffe, e attiene alla necessità di esternare gli elementi di riscontro che hanno portato alla determinazione di quella tariffa in rapporto ai costi del servizio.
L’obbligo di indicare i dati di riscontro riguarda il rapporto tra tariffa e costi del servizio per ciascuna categoria, non la scelta di formare categorie diverse.
L. n. 241 del 1990, art. 3
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.
L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale; la delibera tariffaria comunale rientra in quest’ultima categoria.
L. n. 212 del 2000, art. 7
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.
Il rinvio allo statuto del contribuente non comporta l’obbligo di motivare una delibera tariffaria generale, in quanto gli atti di carattere generale sono esenti dall’obbligo di motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Il rigetto dell’appello, come espressamente affermato dalla CTR, si fonda sulla disapplicazione della delibera comunale della giunta di Orosei, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, ritenuta illegittima dal giudice del gravame, sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento per l’elevata differenziazione tariffaria fra categorie ritenute omologhe dalla legge, nonchè per omessa motivazione di tale scostamento.
La disposizione è menzionata per descrivere il potere di disapplicazione esercitato dal giudice tributario; la Corte non nega tale potere in astratto, ma ritiene erronea la valutazione di illegittimità della delibera nel caso concreto.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
In tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, all’art. 70 pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).
Il contribuente deve dichiarare i locali, le aree e le condizioni rilevanti per la tassazione e presentare una denuncia di variazione quando intervengono cambiamenti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Questa Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. cit., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.
Il Comune può liquidare e iscrivere direttamente a ruolo la TARSU, senza un nuovo avviso di accertamento, se utilizza dati già acquisiti e non modificati, ferme le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Quando la cartella è legittimamente emessa sulla base dei ruoli precedenti o di dati dichiarati o già accertati, è sufficiente che presenti i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater e art. 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- La classificazione comunale dei locali ai fini TARSU può discostarsi dai gruppi di attività indicati dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, poiché essi valgono “in via di massima”; la delibera generale non richiede una motivazione specifica sullo scostamento.
- La maggiore tariffa applicata agli alberghi rispetto alle abitazioni non è, di per sé, illegittima: la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri costituisce un dato di comune esperienza. La disparità può rilevare solo se la differenza non è giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie interessate.
- L’obbligo di indicare gli elementi di riscontro previsto dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, riguarda la relazione tra tariffa e costi del servizio per ciascuna categoria, non la formazione o la differenziazione delle categorie tariffarie.
- La liquidazione della TARSU e l’iscrizione a ruolo senza un nuovo avviso di accertamento sono consentite, in via eccezionale, quando si basano su dati ed elementi già acquisiti e non modificati, ricavati dai ruoli precedenti, da denunce non contestate o da accertamenti già notificati; la cartella deve comunque possedere i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
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