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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11224/2020 del 11/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che non risultava notificato il diniego della definizione agevolata e che nessuna parte interessata aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto. Ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata al contribuente per omesso versamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 12162/2003 del Tribunale civile di Roma. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 160/2012 depositata il 20 giugno 2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, il cui contenuto non è riportato nel provvedimento. Nelle more, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari prevista dalla L. n. 172/2017, chiedendo la sospensione del giudizio; l’Agenzia ha aderito all’istanza. Dopo la sospensione disposta dalla Corte il 7 marzo 2018, il contribuente ha depositato memoria il 27 gennaio 2020, rinunciando al ricorso e documentando il versamento dell’importo dovuto da parte di un coobbligato. Non risulta documentato un diniego della definizione agevolata, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 luglio 2018, né è stata presentata istanza di trattazione.

Norme richiamate

  • L. n. 172/2017, art. 1, commi 4 e 8

    Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali compensate tra le parti.

    La disposizione è richiamata quale base della definizione agevolata cui il contribuente aveva aderito; il provvedimento dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al perfezionamento della definizione, alla mancata documentazione del diniego e all’assenza di istanza di trattazione.

  • D.L. cit., art. 11, comma 8, ultimo periodo

    Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, ai sensi del D.L. cit., ex art. 11, comma 8, u.p.

    La norma ha determinato la durata della sospensione del processo in attesa della verifica del buon esito della definizione agevolata.

  • D.L. cit., art. 11, comma 10

    Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del cit. articolo, comma 10, quarta parte.

    In mancanza della documentazione del diniego della definizione entro il termine previsto e dell’istanza di trattazione da parte dell’interessato, il processo si estingue.

Massime di principio

  • Nel procedimento sospeso in attesa della verifica della definizione agevolata dei carichi tributari, in assenza di documentazione del diniego entro il termine previsto e di istanza di trattazione da parte di chi vi abbia interesse, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi

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