Cassazione Civile, Sentenza n. 11218/2020 del 11/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune)
La controversia
Per l’anno 2006 il Comune aveva iscritto a ruolo e richiesto alla società, mediante cartella notificata il 20 febbraio 2008, Euro 11.469,46 a titolo di TARSU relativa a un complesso alberghiero dotato di ristorante, per un pagamento ritenuto inferiore al dovuto. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendone il difetto di motivazione e l’erroneità della tassa, anche perché non si sarebbe tenuto conto dell’uso stagionale dei locali e perché la tariffa alberghiera era stata differenziata da quella delle abitazioni senza adeguata giustificazione. La CTP di Nuoro aveva escluso il difetto di motivazione della cartella, ma accolto il ricorso disapplicando la deliberazione comunale tariffaria; la CTR della Sardegna, con sentenza n. 298/04/14 depositata il 17 settembre 2014, aveva respinto l’appello del Comune, ritenendo illegittima la differenziazione per disparità di trattamento e per omessa motivazione. Il Comune ha proposto quattro motivi: violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che la distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni è legittima e non richiede una specifica motivazione; violazione dell’art. 69 dello stesso decreto, perché, disapplicata la tariffa del 2006, si sarebbe dovuta applicare quella previgente; violazione del principio unionale “chi inquina paga”, per l’esonero totale della contribuente dal tributo nonostante la fruizione del servizio; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. La società ha eccepito il giudicato interno sull’esercizio del potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione della cartella, denunciando la violazione della L. n. 241/1990 e della L. n. 212/2000.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della contribuente relativa al giudicato interno sull’esercizio del potere di disapplicazione: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia, in via subordinata, le sue conseguenze. Ha ritenuto ammissibile il primo motivo del ricorso principale e lo ha accolto. Ha stabilito che la classificazione comunale delle categorie TARSU può discostarsi dalle indicazioni di massima dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 senza una specifica motivazione, trattandosi di atto generale; inoltre, la maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti rispetto alle abitazioni giustifica in sé la differenziazione tariffaria. Una disparità potrebbe sussistere se la differenza risultasse sproporzionata e non giustificata dal rapporto tra tariffe e costi del servizio nelle rispettive categorie, ma la contribuente non aveva allegato elementi concreti né fornito prova in tal senso. Gli altri tre motivi principali sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente non aveva impugnato in appello il capo della decisione di primo grado che aveva espressamente respinto la censura sulla motivazione della cartella, con conseguente giudicato interno; la censura è stata comunque ritenuta infondata, poiché, nel caso di liquidazione basata su dati già acquisiti e non variati, la cartella può essere emessa senza previo avviso di accertamento e la sua legittimità richiede i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società a rifondere al Comune le spese di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993
La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
Le indicazioni dell’art. 68, comma 2, sui gruppi di attività o utilizzazione hanno valore di massima: il Comune può classificare separatamente alberghi e abitazioni senza motivare specificamente lo scostamento.
art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
Come peraltro già affermato da questa Corte, non è dunque configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale che classifichi diversamente abitazioni civili e alberghi, ai fini della determinazione delle tariffe da applicare, poichè quest’atto, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
L’obbligo informativo previsto per la deliberazione tariffaria riguarda la relazione tra tariffe e costi del servizio all’interno delle categorie, non l’obbligo di motivare la formazione o la differenziazione delle categorie. La decisione precisa che l’art. 69, comma 2, non impone di motivare lo scostamento dalla classificazione di massima dell’art. 68.
art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
A tali conclusioni conduce, non solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma anche la correlazione esistente tra la stessa e il precedente citato D.Lgs., art. 65, comma 2, dal quale si evince la stretta dipendenza tra determinazione della tariffa e costi di smalti mento.
La tariffa TARSU è collegata ai costi di smaltimento e ai criteri di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti; il rapporto tra tariffa e costi va valutato all’interno di ciascuna categoria.
art. 3, L. n. 241/1990
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.
L’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi non si applica agli atti normativi e agli atti di carattere generale; la deliberazione comunale che determina in via generale le categorie tariffarie rientra in tale esclusione.
art. 7, L. n. 212/2000
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.
Il rinvio dello Statuto del contribuente all’obbligo di motivazione non comporta che le deliberazioni tariffarie generali debbano motivare la classificazione differenziata degli utenti.
art. 15, direttiva 2006/12/CE
La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è peraltro stata considerata legittima da questa Corte; anche alla luce della conformità al principio unionale “chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell’osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.
Il principio “chi inquina paga”, nel rispetto della proporzionalità, consente di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento tra categorie di utenti.
art. 14, direttiva 2008/98/CE
La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è peraltro stata considerata legittima da questa Corte; anche alla luce della conformità al principio unionale “chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell’osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.
La disciplina europea richiamata consente al diritto nazionale, nel rispetto della proporzionalità e del principio “chi inquina paga”, di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.
art. 56, D.Lgs. n. 546/1992
Com’è noto, nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia rappresentata dal detto D.Lgs., art. 56 e art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.
La questione o eccezione espressamente respinta in primo grado deve essere impugnata, in via principale o incidentale; la mera riproposizione in appello è sufficiente soltanto per questioni o eccezioni sulle quali il giudice non si sia pronunciato.
art. 70, D.Lgs. n. 507/1993
Com’è noto, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, all’art. 70 pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).
Il contribuente deve presentare la denuncia TARSU relativa ai locali e alle condizioni di tassabilità e comunicarne le variazioni; il rapporto tributario prosegue sulla base della denuncia fino a una variazione o a un accertamento dell’ente.
art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
Questa Corte ha più volte affermato che il citato D.Lgs., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.
Il Comune può liquidare e iscrivere direttamente a ruolo la TARSU senza previo avviso di accertamento solo sulla base di dati già acquisiti e non modificati, fatti salvi i casi di omissione o infedeltà della denuncia.
art. 25, D.P.R. n. 602/1973
In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Quando la tassa è legittimamente liquidata sulla base di dati già noti e non variati, la cartella è legittima se presenta i requisiti prescritti dall’art. 25, senza necessità di un previo avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Come di recente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 640 del 14/01/2019), le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, contenute nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della medesima norma, una volta correttamente individuata ed interpretata.
La violazione di legge riguarda l’erronea individuazione, esistenza o interpretazione della norma; la falsa applicazione concerne l’erronea sussunzione del fatto nella norma correttamente individuata o le conseguenze giuridiche tratte dalla sua applicazione.
Massime di principio
- Le indicazioni dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 sulla classificazione delle categorie TARSU sono di massima. Il Comune può discostarsene e distinguere, tra le altre, gli esercizi alberghieri dalle abitazioni senza uno specifico obbligo di motivare tale scelta, trattandosi di classificazione contenuta in un atto generale.
- La maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti rispetto alle abitazioni costituisce un dato di comune esperienza e può giustificare una tariffa alberghiera superiore; la differenza tariffaria, anche rilevante, non integra di per sé una disparità ingiustificata.
- La differenziazione tariffaria può essere illegittima per sproporzionata disparità di trattamento se risulta non giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie interessate. La sola entità percentuale dello scarto non basta: occorrono elementi concreti che consentano di valutarne l’irragionevolezza.
- L’obbligo di indicare gli elementi di riscontro previsto dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 riguarda il rapporto tra tariffe e costi del servizio per ciascuna categoria, non la motivazione della scelta delle categorie o della loro differenziazione.
- Nel processo tributario, una censura espressamente respinta in primo grado deve essere specificamente impugnata in appello; la sua mera riproposizione non impedisce la formazione del giudicato interno. La riproposizione è invece sufficiente per questioni rimaste senza pronuncia.
- In materia di TARSU, il Comune può procedere alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento quando utilizza dati già acquisiti, non modificati o variati; in tale ipotesi la cartella deve possedere i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
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