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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08708/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo deduceva la presunta non correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e indeterminata: non indicava quali passaggi della motivazione fossero specificamente errati, né gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento dell'impugnazione, rendendo impossibile al giudice di legittimità un effettivo sindacato sulla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne affronta il merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità del motivo.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve contenere specificità e indicazione puntuale delle ragioni di censura; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e autosufficiente: non è sufficiente lamentare in modo generico l'illogicità o l'erroneità della decisione.
  • La genericità del motivo, quando non consente di individuare i passaggi della decisione contestati né le ragioni della critica, integra violazione dell'onere di specificità dell'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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