Cassazione Penale, Sentenza n. 34790/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni (art. 582-583 c.p.) per due motivi: 1) vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa, alla valenza probatoria del certificato medico e all'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 c.p. (con richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.); 2) inosservanza dell'art. 23-bis, commi 2 e 3, d.l. n.137/2020 (conv. n.176/2020) per omessa/notifica errata al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel rito 'cartolare' d'appello (requisitoria inviata ad un indirizzo PEC errato appartenente a un omonimo).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e perciò ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Ha qualificato la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore dell'imputato come nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p., perché la mancata trasmissione riguarda il 'giudizio' cartolare e non un atto al quale la parte abbia assistito (art. 182, comma 2, c.p.p. non applicabile). Il primo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre richiamato il termine di prescrizione del reato (scadenza prevista nel caso concreto) e rinviato la decisione per nuovo giudizio; le spese saranno liquidate in sede definitiva.
Norme richiamate
Norme sostanziali che configurano il reato di lesioni e la circostanza aggravante contestata; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente per lesioni gravi in base a queste disposizioni
Richiamata dal ricorrente come possibile riferimento per una causa di non punibilità o attenuazione ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto dell'altro motivo e non è stata accolta dalla Corte di cassazione
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge n.176/2020), commi 1-2
«Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto»
La norma istituisce il rito cartolare d'appello e impone la trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale ai difensori: la mancata comunicazione integra una lesione del contraddittorio cartolare e genera nullità a regime intermedio richiamabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
art. 23, comma 8 legge n.176/2020
Riferimento procedurale alla modalità di trattazione senza intervento delle parti (richiamata quale quadro normativo per la trattazione scritta)
art. 599 e art. 602 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle forme ordinarie dell'appello (udienza camerale o pubblica); il d.l. ha derogato a tali forme imponendo il contraddittorio cartolare in via eccezionale
La Corte ha qualificato la violazione (mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.) come nullità generale riconducibile alle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (lett. c)
Stabilisce il regime di rilevabilità delle nullità a regime intermedio: tali nullità possono essere dedotte fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo; la Cassazione ha ritenuto che la nullità del rito cartolare d'appello sia deducibile con ricorso per cassazione
art. 182 cod. proc. pen., comma 2
Norma che limita i termini di eccezione delle nullità quando la parte assiste all'atto nullo; la Corte ha ritenuto non applicabile questa limitazione perché la parte non ha assistito al compimento dell'atto
Richiamato in relazione ai giorni di sospensione utili ai fini della prescrizione (viene computata una sospensione per astensione collettiva del difensore)
art. 111 Cost.
Richiamato in quanto presidio costituzionale del contraddittorio 'di tipo argomentativo', giustificazione costituzionale della tutela del contraddittorio anche nella forma cartolare
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello (disciplinato dall'art. 23-bis d.l. 137/2020) la trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale ai difensori è parte essenziale del contraddittorio: la sua omissione integra una nullità generale a regime intermedio richiamabile ex art. 178 c.p.p.
- Se la parte non 'assiste' al compimento dell'atto nullo (cioè non è presente all'atto di trasmissione), la nullità della mancata notificazione può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; la limitazione temporale di cui all'art. 182, comma 2 c.p.p. non opera
- Se la parte è presente all'atto nullo (può eccepirne immediatamente), l'eccezione deve essere proposta prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto, a pena di decadenza (art. 182 c.p.p.)
- Il difetto di notifica delle conclusioni del P.G. nel rito cartolare può portare all'annullamento con rinvio della sentenza d'appello: la valutazione delle prove e delle questioni sostanziali potrà dunque essere ripetuta nel nuovo giudizio
- In caso di sospetto difetto di comunicazione telematica, il difensore dovrebbe verificare tempestivamente la ricezione delle conclusioni del P.G. e, se necessario, sollecitare chiarimenti o eccepire l'irregolarità nelle forme consentite; tuttavia, se la notifica realmente non è pervenuta, la possibilità di impugnazione in Cassazione resta aperta
- Occorre considerare le implicazioni della prescrizione quando si dispone l'annullamento con rinvio: il giudice della remittente deve valutare l'eventuale decorso dei termini e le sospensioni che incidono sulla estinzione del reato
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