Cassazione Penale, Ordinanza n. 09532/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, dopo un precedente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione, contestando dunque la quantificazione della pena finale. La Corte di cassazione ha rilevato che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili se sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta; nel caso concreto ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la giovane età dell'imputato, la condotta tenuta durante l'esecuzione di una misura cautelare di non breve durata, le modalità di realizzazione del fatto e il dato ponderale dello stupefacente, fissando la pena base, riducendola per le circostanze attenuanti generiche e poi applicando l'aumento per la continuazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla determinazione della pena, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico la quantificazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla pena base, alla riduzione per le attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice che punisce la detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, reato per il quale era stata rideterminata la pena
in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione della pena, quando sia sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai criteri di legge, non è sindacabile in cassazione come merito della valutazione del giudice.
- Il giudice di legittimità può censurare la quantificazione della pena solo per vizi di motivazione o violazioni di legge, non per una diversa apprezzamento degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- Ai fini della rideterminazione della pena possono essere legittimamente valutati, in senso sia favorevole sia sfavorevole, elementi quali la giovane età dell'imputato, la condotta processuale o cautelare, le modalità del fatto e la quantità della sostanza stupefacente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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