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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04255/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività professionale svolta da un architetto nell'anno 2012. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo non prescritta la pretesa contributiva perché il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. in ragione dell'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, considerata indice di doloso occultamento del debito previdenziale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo doveva essere versato, non dalla presentazione della dichiarazione, e che l'omissione del quadro RR non integra automaticamente sospensione per occultamento doloso; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse risposto alle difese relative alla prova del dolo e al relativo onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato insussistente il credito contributivo dell'INPS per l'attività professionale svolta nell'anno 2012, perché ormai prescritto. Ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione coincida con la scadenza del versamento del contributo dovuto per l'anno di riferimento, tenendo conto anche dell'eventuale differimento normativo del termine, e che la mancata compilazione del quadro RR non basti, di per sé, a configurare la sospensione per doloso occultamento. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni, mentre l'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    istituisce la Gestione separata per i contributi dovuti dai professionisti; nel caso concreto la pretesa riguardava i contributi relativi all'attività professionale svolta nel 2012

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali il termine decorre dalla scadenza del versamento dovuto

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione per doloso occultamento non può essere affermata automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro RR

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre apparente o omessa motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale invocata, in via alternativa, per il vizio motivazionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta definita in camera di consiglio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    richiamato quale esempio di differimento dei termini contributivi rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione

  • art. 1, d.P.C.M. 13 giugno 2013

    ha differito, per i contributi dovuti per l'anno 2012, il termine di versamento fino all'8 luglio 2013 senza pagamento aggiuntivo

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento del contributo riferito all'anno di attività, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché questa ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • L'eventuale differimento normativo del termine di versamento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito previdenziale.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito non può essere affermata in via automatica per la sola omissione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi; occorre un effettivo occultamento doloso del debito contributivo.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Cassazione può cassare la sentenza e pronunciare nel merito senza rinvio.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale già consolidato ma sopravvenuto rispetto alla lite, può giustificarsi la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre la soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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