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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13106/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa di euro 30.000 irrogata dalla CONSOB a un ex consigliere di amministrazione di un istituto bancario, per violazione dell’art. 94, commi 2 e 7, TUF e dell’art. 40 del regolamento CONSOB, in relazione a carenze informative del prospetto di offerta di azioni pubblicato il 7 giugno 2013. La Corte d’appello di Firenze aveva annullato la sanzione ritenendo tardivo l’avvio della procedura sanzionatoria, iniziata solo nel 2016, oltre il termine di 180 giorni di cui all’art. 195, comma 1, TUF, e affermando che la CONSOB avrebbe dovuto iniziare l’attività di accertamento già nel 2013 o al più tardi nel 2014, sulla base della documentazione allora disponibile. La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha denunciato, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente e per errata tecnica di richiamo a precedenti decisioni; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 115 c.p.c. per errori di percezione e travisamento del materiale probatorio; violazione degli artt. 195 TUF e 14 L. 689/1981 perché il giudice di merito avrebbe illegittimamente anticipato il dies a quo dell’accertamento sostituendosi all’autorità di vigilanza nella valutazione dell’opportunità e sufficienza delle indagini; omessa considerazione del fatto che documenti decisivi erano stati acquisiti soltanto nel maggio 2016, mentre l’attività di indagine della CONSOB era proseguita fino al 2015-2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale sulla tempestività dell’accertamento: il giudice di merito aveva anticipato indebitamente il momento in cui la CONSOB avrebbe dovuto contestare l’illecito, trascurando che la conoscenza completa degli elementi necessari si era consolidata solo con l’effettiva acquisizione dei documenti nel maggio 2016 e con la pregressa attività istruttoria avviata nel dicembre 2015. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice non può sostituirsi all’autorità di vigilanza nel valutare ex post l’opportunità e la sufficienza degli atti d’indagine.

Norme richiamate

  • art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Norma sostanziale violata secondo la contestazione amministrativa per carenze informative nel prospetto di offerta al pubblico.

  • art. 40 delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007

    Disposizione regolamentare richiamata quale base della sanzione per le omissioni informative nel prospetto.

  • art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento; l'accertamento non coincide con la mera conoscenza iniziale del fatto o con la sua consumazione, ma con il momento in cui l'autorità ha acquisito tutti gli elementi informativi necessari e completato la propria attività istruttoria.

  • art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981

    Richiamato in relazione alla tempestività della contestazione delle sanzioni amministrative e al coordinamento con la disciplina speciale del TUF.

  • art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998

    Norma richiamata nel contesto del sistema sanzionatorio TUF e dei poteri di vigilanza dell'autorità.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione, seppur sintetica, era comprensibile e non apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare travisamenti e errori di percezione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative CONSOB, il dies a quo del termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l’autorità abbia effettivamente completato l’accertamento, cioè quando disponga di tutti gli elementi informativi necessari a ricostruire l’illecito e a valutarne la sanzionabilità, non dal mero inizio di indagini o dalla sola conoscenza di fatti generici.
  • Il giudice dell’opposizione non può sostituirsi all’autorità di vigilanza nella valutazione ex post dell’opportunità di avviare o intensificare attività istruttorie, né può anticipare il momento dell’accertamento sulla base di una propria prognosi di sufficienza degli elementi già disponibili.
  • Non integra motivazione apparente, ai fini dell’art. 132 c.p.c., una motivazione sintetica ma intellegibile; il vizio sussiste solo nei casi estremi di assenza materiale della motivazione, motivazione meramente apparente, perplessità assoluta o contrasti irriducibili.
  • Se il giudice di merito omette di considerare documenti decisivi acquisiti successivamente dall’autorità sanzionante, la decisione sulla tempestività della contestazione può risultare viziata per mancato esame di fatti decisivi e per errata applicazione della disciplina del procedimento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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