Cassazione Penale, Sentenza n. 31001/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione, in qualità di promotore, ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta (capo 1). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al quadro indiziario fondato sulle intercettazioni (sosteneva che il sodalizio non fosse configurabile, che egli non ne avesse fatto parte e che non ricorresse la finalità agevolativa) e contestava la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari nonché la proporzionalità della misura cautelare applicata.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, purché logica e priva di travisamenti; ha ritenuto che le intercettazioni e la documentazione acquisita dimostrino gravi indizi di partecipazione consapevole e continuativa del ricorrente al sodalizio (rapporti sinallagmatici, versamenti periodici, contatti con esponenti vicini alle cosche D'Andrea e Chilà, accordi illeciti anche risalenti al 2008); ha escluso la possibilità per il ricorrente di sollevare in Cassazione censure non già contestate nel riesame; ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e la necessità di una misura cautelare, ritenendo adeguati gli arresti domiciliari nonostante la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 309
Norma richiamata come base per il riesame da parte del giudice (procedura cautelare); uso procedurale per giustificare il ricorso al Tribunale per la conferma dell'ordinanza cautelare
Riconoscimento della circostanza aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso con finalità di agevolazione della 'ndrangheta; la Corte prende atto della qualificazione e ne considera gli effetti ai fini della valutazione della gravità e delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 / Rv. 263714-01
Principio richiamato: l'interpretazione del linguaggio intercettato, anche se criptico, è questione di fatto riservata al giudice di merito; le intercettazioni hanno valenza probatoria piena nel giudizio di cognizione e valenza indiziaria piena nel subprocedimento cautelare
Massime di principio
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione essa è sindacabile solo se sussiste un travisamento dimostrabile
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono fornire gravi indizi di colpevolezza idonei a sostenere misure cautelari, senza obbligo di riscontri ulteriori nel subprocedimento cautelare
- Censure di natura meramente fattuale o riletture alternative delle conversazioni intercettate non sono ammissibili in sede di legittimità se già esaminate e respinte dal giudice di merito
- Se il ricorrente non ha contestato in sede di riesame determinati profili (es. la configurabilità del sodalizio), non può sollevarli per la prima volta in Cassazione
- Per contrastare una misura cautelare fondata su associazione di tipo mafioso è necessario dimostrare in modo concreto l'assenza di attualità del pericolo di recidiva o di influenze sulla prosecuzione dell'attività delittuosa; la gravità e la continuità dei fatti rafforzano la giustificazione cautelare
- Anche in presenza di aggravanti rilevanti (es. finalità di agevolazione di una cosca), il giudice può ritenere proporzionata una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) se adeguatamente motivato
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