Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari a Patella per turbativa d'asta aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. e reati connessi. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 416-bis.1 e motivazione apparente e contraddittoria circa la sussistenza del metodo mafioso e della finalità di agevolazione (mancata consapevolezza dell'esistenza del clan in Altamura alla data dell'asta, azione finalizzata a tornaconto personale, caratura mafiosa insufficiente degli interlocutori); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura (insussistenza del pericolo di reiterazione, lontananza temporale dei fatti, incensuratezza, occasionalità, omissione di ponderare il rilevante lasso temporale e di motivare specifici indici di pericolosità).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. In dettaglio: sul primo motivo la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante mafiosa nei termini indicati dal Tribunale, ritenendo provato il sinallagma illecito tra gli ex-dipendenti (Patella incluso) e i referenti del clan Parisi, nonché l'utilizzo del metodo mafioso e la finalità agevolatrice, richiamando giurisprudenza sul fatto che l'aggravante può operare anche verso estranei al clan se ne siano consapevoli. Sul secondo motivo la Corte ha invece ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il significativo arco temporale trascorso (oltre cinque anni) e abbia formulato affermazioni apodittiche circa rapporti perduranti non riscontrati, così non superando la presunzione relativa di pericolosità; per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del 7 febbraio 2024, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa, e le comunicazioni di cancelleria ex art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso e per l'agevolazione dell'attività mafiosa; può operare anche a carico di concorrenti estranei all'associazione quando siano a conoscenza dell'impiego del metodo o l'abbiano ignorato per colpa. Il metodo mafioso ha natura oggettiva quanto alle modalità, mentre la finalità agevolatrice è soggettiva e si comunica al concorrente se egli è consapevole della finalità perseguente dal compartecipe.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi/agg. mafiose; tale presunzione è relativa e va valutata tenendo conto delle caratteristiche dell'imputato (in particolare per gli estranei alla associazione l'assenza di affectio societatis attenua la valutazione prognostica) e del tempo trascorso senza ulteriori condotte.
Riforma che impone al giudice cautelare di considerare il tempo trascorso dai fatti contestati; un arco temporale significativo privo di condotte successive può concorrere a far ritenere superata la presunzione di pericolosità.
Norma che disciplina le comunicazioni di cancelleria a seguito di decisioni della corte; qui richiamata per la comunicazione degli annullamenti disposti dalla Corte.
Sez. U, n. 10 del 28/03/2001 (Cinalli); giurisprudenza richiamata
Orientamento secondo cui l'aggravante mafiosa può applicarsi anche a partecipi estranei all'organizzazione qualora ne realizzino gli estremi concreti.
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini); e altra giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 32564/2023; Sez. 6 n. 31587/2023; Sez. 6 n. 11735/2024)
Giurisprudenza utilizzata per delimitare i criteri di applicazione dell'aggravante e per affermare che la presunzione cautelare deve essere valutata tenendo conto del tempo trascorso e della effettiva persistenza di indici di pericolosità.
Massime di principio
- L'aggravante per utilizzo del metodo mafioso può ricadere anche su soggetti estranei al clan se abbiano consapevolmente ricercato e usufruito del metodo o abbiano ignorato tale impiego per colpa; occorre valutare il sinallagma (scambio di vantaggi) tra parti.
- Il metodo mafioso è valutato anche oggettivamente dalle modalità e dall'effetto intimidatorio desumibile dal contesto e dal risultato ottenuto; conversazioni e comportamenti contestuali possono essere indice di conoscenza del metodo.
- La presunzione relativa di pericolosità cautelare per reati aggravati da 416-bis è temperata dal tempo trascorso e dall'assenza di condotte successive: un lungo intervallo privo di atti idonei a dimostrare perdurante pericolosità può giustificare la revoca della misura cautelare.
- Il giudice deve motivare specificamente e non in modo apodittico quando nega la revoca o il mitigar la misura cautelare, indicando indici concreti e attuali di pericolo di reiterazione; non è sufficiente richiamare solo il titolo di reato.
- Per i partecipi estranei (senza affectio societatis) la valutazione prognostica sulla reiterazione è meno rigorosa rispetto agli associati; quindi, in presenza di elementi attenuanti (incensuratezza, tempo trascorso, occasionalità) è più agevole ottenere la revoca della misura.
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