Cassazione Penale, Ordinanza n. 04137/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di un mese di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commessa il 27 agosto 2021. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato che, al momento del fatto, egli era di fatto domiciliato nel Comune di Bologna, mentre la residenza ufficiale era meramente formale; di conseguenza, il foglio di via sarebbe stato nullo per difetto di un elemento essenziale. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguata la pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché aspecifico: il ricorso si limitava a riproporre questioni già affrontate e respinte in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in cassazione; la sentenza non ne ricostruisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la violazione è stata ritenuta sussistente nei giudizi di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi in modo critico con gli argomenti del provvedimento impugnato.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve indicare in modo preciso le ragioni dell'asserito errore della decisione impugnata; non basta lamentare genericamente una carenza o illogicità della motivazione.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate quando la pena è stata determinata nel minimo edittale, salvo specifiche ragioni di illogicità o illegalità non dedotte in modo puntuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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