Cassazione Civile, Ordinanza n. 40810/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di merito un tribunale aveva accolto la domanda di pagamento delle competenze professionali proposta da un'avvocata contro il cliente. Il convenuto, nel proporre ricorso per cassazione, ha censurato il rigetto della prova testimoniale da lui richiesta per dimostrare un pagamento parziale del debito professionale, sostenendo che il compenso sarebbe stato estinto in parte mediante versamenti in contanti, effettuati con cadenza mensile e per il tramite della propria fidanzata. Ha dedotto violazione dell'art. 244 c.p.c., genericità della prova e motivazione apparente o contraddittoria, lamentando che il giudice avrebbe potuto chiedere chiarimenti sui capitoli di prova invece di respingerli.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio, per consentire sia la valutazione della rilevanza della prova sia la difesa della controparte. Nel caso concreto, la richiesta era correttamente stata considerata generica perché mirava a dimostrare pagamenti in contanti e a rate mensili del compenso professionale, senza indicare tempi e circostanze dei singoli versamenti. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La richiesta di prova testimoniale deve contenere capitoli specifici, determinati e riferiti a fatti collocati con precisione nel tempo e nello spazio; in difetto, la prova è inammissibile o comunque correttamente rigettabile per genericità.
È richiamata la proposta del relatore di decisione in camera di consiglio sulla manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, deve essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prova testimoniale è inammissibile o comunque legittimamente rigettabile quando il capitolo non individua in modo specifico e determinato il fatto da provare, con precisa collocazione temporale e spaziale.
- L'onere di formulare capitoli di prova sufficientemente circostanziati grava sulla parte che li richiede; il giudice non è tenuto a colmare carenze intrinseche della deduzione chiedendo integrazioni o chiarimenti.
- La deduzione di un pagamento estintivo o parzialmente satisfattivo del debito richiede allegazioni probatorie puntuali su tempi, modi e circostanze dei versamenti, non essendo sufficiente un riferimento generico a pagamenti periodici in contanti.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, trova applicazione, se dovuto, il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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