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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09400/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di cessione di quote societarie. La parte che aveva agito in primo grado chiedeva la condanna della controparte al pagamento della penale prevista nel contratto per l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, ha riformato la decisione ritenendo che la penale non fosse dovuta perché l’inadempimento della controparte non era più imputabile a quest’ultima, essendo il promissario acquirente ad aver tenuto una serie di condotte incompatibili con la stipula del definitivo: ritardi nella fissazione degli incontri, solleciti non seguiti, lunga inerzia e mancata diffida scritta. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omesso/erroneo esame della struttura dell’art. 7 del contratto, che conterrebbe due clausole autonome, una risolutiva espressa e una penale; 3) violazione degli artt. 1218, 1375 e 1382 c.c. per avere il tribunale escluso la penale valorizzando la buona fede del creditore; 4) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., 2909 c.c. e 24 e 111 Cost. per extrapetizione, avendo la sentenza fondato la decisione su profili non dedotti dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una nuova valutazione dell’atto di appello, attività riservata al giudice di merito, e comunque il tribunale aveva correttamente ravvisato nell’atto di gravame una critica sufficiente alla decisione di primo grado. Ha respinto il terzo motivo affermando che il tribunale non aveva escluso la penale sulla base di una generica violazione della buona fede, ma aveva accertato un complessivo comportamento del creditore idoneo a rendere non imputabile l’inadempimento della controparte; poiché la clausola penale presuppone un inadempimento colpevole o comunque imputabile, venuto meno tale presupposto non era dovuta. Il rigetto del terzo motivo ha assorbito il secondo e il quarto, perché anche se vi fosse stata una qualche imprecisione nella ricostruzione della clausola contrattuale o un profilo di ultrapetizione, l’accertata assenza di imputabilità escludeva comunque il diritto alla penale. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato invocato per censurare la ritenuta sufficienza del gravame e la decisione sulla penale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla struttura della clausola contrattuale e alla decisione sulla penale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per contestare l’esclusione della responsabilità da inadempimento; la Corte ribadisce che la responsabilità non può essere affermata quando l’inadempimento non è imputabile al debitore.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte precisa che la buona fede non opera da sola come prova liberatoria in astratto, ma nel caso concreto il comportamento del creditore è stato valorizzato come causa dell’impossibilità di adempiere e quindi come elemento che esclude l’imputabilità.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale presuppone l’inadempimento colpevole o comunque imputabile della parte obbligata; se l’inadempimento non è imputabile, la penale non è dovuta.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato il vizio di ultrapetizione; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbito dalla mancanza del presupposto della penale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all’extrapetizione e ai limiti del giudicato, ma senza autonoma decisione per assorbimento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno della censura di ultrapetizione e del diritto di difesa, ma non decisivo nel ragionamento finale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno della censura processuale, ma non autonomamente esaminato perché assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’impugnazione in appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica; non è necessario un rigido formalismo né la riproduzione di un progetto alternativo di decisione.
  • La clausola penale presuppone, come regola, un inadempimento imputabile alla parte obbligata; se l’inadempimento è reso non imputabile dal comportamento del creditore o da altro fattore a lui riferibile, la penale non matura.
  • Quando il giudice di merito accerta un complessivo comportamento del creditore idoneo a impedire la stipula o l’esecuzione del contratto, tale accertamento può escludere la responsabilità del debitore e rendere irrilevanti ulteriori censure sulla struttura della clausola o su pretesi vizi di ultrapetizione.
  • La violazione del dovere di buona fede non opera in modo astratto come causa automatica di esclusione o affermazione della responsabilità: occorre verificare in concreto se il comportamento della parte abbia inciso causalmente sull’inadempimento e sulla sua imputabilità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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