Cassazione Civile, Ordinanza n. 29199/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto alla contribuente il pagamento proporzionale di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di permuta stipulato nel 2005, ritenuto estraneo al campo di applicazione dell’IVA. Il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la controparte del rapporto tributario aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha rilevato che la definizione perfezionata da uno dei coobbligati si estendeva anche agli altri, producendo cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in base alla previsione speciale dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Ha escluso anche l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
La definizione agevolata richiesta da un coobbligato determina effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati, estendendosi pure ai soggetti per i quali la controversia non sia più pendente.
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri coobbligati, con effetti estensivi tali da determinare la cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
"Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
L’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria integra una causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata da uno dei coobbligati, può estendere i propri effetti agli altri coobbligati e determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- Quando interviene una causa legale di definizione della pendenza tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del processo tributario.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile in via estensiva o analogica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →