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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19521/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena a anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.800 di multa per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate, perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifici travisamenti della prova; quanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto la motivazione adeguata e quindi insindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a una diversa lettura delle prove e non evidenziava specifici errori logico-giuridici o travisamenti, mentre il secondo motivo investiva il trattamento sanzionatorio e la recidiva in modo non censurabile in sede di legittimità a fronte di motivazione congrua. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Individua la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello; la Corte richiama la valutazione di merito sulla sua configurabilità come correttamente motivata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura è in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È invocato per il vizio di motivazione; la Corte lo reputa non utilmente fondato perché la motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, né una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti dell'evidenza processuale decisivi per la decisione.
  • La censura di violazione di legge o di vizio di motivazione, se si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, è inammissibile quando non confronta puntualmente la motivazione impugnata.
  • La configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è questione di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto realmente dedotto e specificato.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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