Cassazione Penale, Sentenza n. 24681/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Muzzì Daniele impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto aggravato (riqualificati dall'originaria imputazione ex art. 624-bis cod. pen. in art. 625 n.2 e n.7, terza ipotesi). Nel corso del procedimento per cassazione è pervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa (verbale redatto il 6/03/2024, acquisito in data 26/03/2024) con conseguente accettazione. La questione principale è se la remissione di querela, intervenuta e accettata durante il giudizio di legittimità e con il ricorso tempestivamente proposto, estingua il reato e imponga la declaratoria di estinzione da parte della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la remissione di querela, validamente intervenuta e accettata in pendenza del ricorso, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali questioni di inammissibilità. Non essendovi elementi per pronunciare ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice di legittimità ha dichiarato estinti i reati ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato l'imputato (querelato) al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 c.p. (n. 2 e n. 7, terza ipotesi)
La Corte ricorda la riqualificazione dell'originaria imputazione in furto aggravato secondo le specifiche aggravanti indicate, come fatto storico-penale, ma la vicenda sostanziale viene meno per effetto della remissione di querela
Norma dell'originaria imputazione che era stata poi riqualificata; citata per riferire l'originaria contestazione dal primo grado
La Corte applica questa disposizione per dichiarare l'estinzione del reato in seguito a remissione di querela accettata, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
Richiamato per segnalare che, in assenza di elementi per pronunciare ai sensi di tale articolo, si deve procedere alla declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p.; cioè non sussistono ragioni per decidere nel merito in alternativa
Conseguentemente alla declaratoria di estinzione per remissione di querela, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato in base a questa norma
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza di riferimento richiamata per affermare il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo
Massime di principio
- La remissione di querela valida e accettata durante il giudizio di legittimità estingue il reato: la Corte di Cassazione deve rilevarlo e dichiararlo quando il ricorso è tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni processuali di ammissibilità e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Se non sussistono gli elementi per una decisione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e non procedere ad altra decisione di merito.
- La remissione di querela deve essere documentalmente provata e formalmente accettata; la relativa documentazione (es. verbale del Commissariato) è idonea a far decorrere l'effetto estintivo quando acquisita in atti.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in caso di estinzione per remissione di querela, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; va valutata la sussistenza di eventuali eccezioni o situazioni particolari caso per caso.
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