Cassazione Penale, Sentenza n. 39728/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Teramo ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per Vitale Cristi sulla base di una nota dell'Agenzia delle Entrate che attestava un reddito del nucleo familiare nel 2020 pari a €15.097,68, superiore ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002. Il ricorrente ha impugnato la revoca contestando: 1) che alla data dell'istanza (12/05/2021) era già in possesso del CUD 2020 e che i redditi comunicati dovevano considerarsi quelli indicati nell'autocertificazione; 2) che l'Agenzia avrebbe computato il reddito al lordo degli oneri deducibili (richiamando l'art. 3 del DPR n.917/1986 TUIR) e che, al netto degli oneri, il reddito imponibile del nucleo per il 2020 sarebbe stato pari a €9.800,00, sotto la soglia; 3) che l'indicazione dei redditi 2021 nel provvedimento era errore materiale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sostenendo che, per valutare l'idoneità al patrocinio, rilevano tutte le componenti di reddito, imponibili o esenti, e non sono pertinenti le deduzioni fiscali previste dal TUIR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere considerato ogni componente di reddito, anche non imponibile o esente, e che non si devono operare le detrazioni o deduzioni previste dal TUIR per ricavare un 'reddito imponibile' ai fini fiscali. Poiché il reddito del nucleo familiare nel 2020 risultava superiore al limite previsto dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002, la revoca del beneficio disposta dal Tribunale di Teramo è giustificata. Non è stato necessario esaminare i redditi di altri anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 76 d.P.R. 30/05/2002 n.115
La nozione di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio comprende ogni componente di reddito, anche esente o soggetta a ritenuta o imposta sostitutiva; il parametro non va interpretato secondo le deduzioni/detrazioni del diritto tributario
art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
art. 3 D.P.R. 22/12/1986 n.917
Riferito dal ricorrente per sostenere che il reddito va determinato al netto degli oneri deducibili; la Corte però ritiene che le deduzioni TUIR non rilevino ai fini della valutazione della capacità economica per il patrocinio
legge 30 luglio 1990 n. 217
Norma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato; interpretata in giurisprudenza costituzionale nel senso che nella nozione di reddito vanno comprese le risorse di qualsiasi natura rilevanti per valutare la capacità economica
Sentenza Corte Costituzionale n. 382/1985
Corte Cost. n.382 del 1985
Affermata la possibilità di considerare risorse di qualsiasi natura (anche contributi da non conviventi) ai fini dell'ammissione al patrocinio
Sentenza Corte Costituzionale n. 144/1992
Corte Cost. n.144 del 1992
Chiarito che non v'è corrispondenza biunivoca tra reddito fiscale e reddito rilevante per il patrocinio; possono rilevare redditi non assoggettati a imposta
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti citati)
Sez.4, n.22299 del 15/04/2008; Sez.4, n.28802 del 16/02/2011; Sez.4, n.26258 del 15/02/2017; Sez.4, n.28810 del 10/05/2023
Costante indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio, non si deve tenere conto delle deduzioni/detrazioni del TUIR e rilevano tutte le componenti di reddito come espressione di capacità economica
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione o della revoca del patrocinio a spese dello Stato va valutata la capacità economica effettiva: rilevano tutte le componenti di reddito, anche se esenti o soggette a ritenuta o imposta sostitutiva.
- Non si devono applicare, per la determinazione del reddito ai fini del patrocinio, le deduzioni o detrazioni previste dal TUIR: il criterio fiscale tecnico non è vincolante per il criterio di accesso al beneficio assistenziale.
- Se dai dati relativi ad uno degli anni d'imposta considerati emerge che il reddito del nucleo familiare supera la soglia prevista dall'art. 76 DPR n.115/2002, la revoca è giustificata anche senza valutare ulteriori annualità.
- L'Agenzia delle Entrate e gli atti ufficiali che attestano i redditi costituiscono prova rilevante; il ricorrente che contesta il calcolo deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'errore materiale o un diverso ammontare effettivo del reddito rilevante.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; pertanto è importante valutare la fondatezza delle contestazioni prima di proporre impugnazione.
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