Cassazione Civile, Ordinanza n. 29004/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)
La controversia
Alcuni medici specializzandi avevano agito per ottenere, in via principale, il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata con applicazione retroattiva della disciplina introdotta dai D.P.C.M. del 2007, con condanna al pagamento della differenza rispetto a quanto percepito e al riconoscimento della copertura previdenziale; in subordine avevano chiesto il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dell'incremento annuo legato all'inflazione programmata e della rideterminazione triennale della borsa di studio; in ulteriore subordine avevano domandato un indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo il diritto dei medici specializzandi anteriori all'a.a. 2006/2007 all'applicazione della nuova disciplina retributiva e negando anche la domanda ex art. 2041 c.c. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) violazione della disciplina nazionale e unionale sulla remunerazione degli specializzandi, sostenendo l'esistenza del diritto alla maggiore remunerazione e alla copertura previdenziale; 2) violazione dell'art. 257 TFUE per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata corresponsione dell'incremento annuo e della rideterminazione triennale della borsa di studio; 4) omessa pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999; 6) omessa motivazione sul motivo di appello relativo all'arricchimento senza causa; 7) violazione delle norme sulle spese di lite per la liquidazione ritenuta sproporzionata e immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo, limitatamente alla rilevata omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l'aggiornamento della borsa di studio; tuttavia, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato quel motivo di appello perché l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi per gli anni accademici interessati non era soggetto né all'incremento per il costo della vita né all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La statuizione sulle spese di appello è stata parzialmente cassata per effetto del motivo accolto, con nuova liquidazione delle spese di merito e di legittimità secondo soccombenza; è stata esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per il parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro della disciplina degli specializzandi; non è stata ravvisata una violazione idonea ad accogliere il ricorso principale
art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999
norma oggetto di censure di legittimità costituzionale; la Corte ne ha dichiarato inammissibile la questione nei termini dedotti e ha richiamato la giurisprudenza sulla manifesta infondatezza di analoghe questioni
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
esclude, per i corsi di specializzazione nei periodi considerati, l'aggiornamento della borsa di studio in relazione al costo della vita e l'adeguamento triennale, in ragione del blocco successivamente disposto da norme finanziarie
richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte ha reputato inammissibile la censura sulla motivazione della decisione di merito
la Corte ha ravvisato omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'incremento annuo e alla rideterminazione triennale della borsa di studio
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
l'omessa pronuncia è stata ritenuta dedotta correttamente, con assolvimento dell'onere di specificazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come base dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia
ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi, per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata
art. 257 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la disciplina unionale non contiene criteri per definire la remunerazione adeguata
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito una volta accertata l'omessa pronuncia, evitando il rinvio
art. 111 Cost.
richiamato a supporto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
richiamato per la condanna solidale alle spese tra le parti soccombenti in appello e in cassazione
richiamato ai fini del criterio di determinazione del valore della causa in caso di litisconsorzio facoltativo
richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite
richiamato per la liquidazione degli onorari professionali
Massime di principio
- Per i medici specializzandi che abbiano frequentato corsi negli anni disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991, la borsa di studio non è automaticamente rivalutabile né soggetta all'adeguamento triennale, quando norme finanziarie abbiano bloccato tali aggiornamenti con effetto continuo.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile dal 2006/2007, non si estende retroattivamente ai corsi di specializzazione anteriori, in assenza di un'espressa previsione normativa.
- L'attività del medico specializzando non si qualifica come rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma come speciale contratto di formazione-lavoro, nel quale gli emolumenti hanno funzione di sostegno economico alla formazione e non di corrispettivo sinallagmatico per una prestazione lavorativa.
- Quando la sentenza di merito omette di pronunciare su un motivo di appello, la Cassazione può, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito per ragioni di economia processuale.
- La questione di legittimità costituzionale sollevata solo come doglianza di omessa pronuncia, senza connessione effettiva con una censura sostanziale o processuale, è inammissibile in cassazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la normativa unionale richiamata non stabilisce criteri specifici per la soluzione della questione controversa, demandando la regolazione al legislatore nazionale.
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